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CBAM: in vigore la nuova tassa sulle importazioni extra-UE

di Anna Fabi

2 Ottobre 2023 08:56

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Nuovo meccanismo CBAM per la tassazione delle merci importate nella UE: cosa cambia dal 1° ottobre 2023, i nuovi obblighi e la documentazione necessaria.

In vigore della nuova tassa sulle emissioni imposta dalla UE per contrastare le emissioni di Co2 prodotto dalle importazioni di merci extra-UE. Inserita nel pacchetto Fit for 55, nell’ambito del Green Deal UE, si chiama CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), è complementare al sistema ETS e riguarda per il momento i prodotti di alcune specifiche industrie: cemento, siderurgia, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Il dazio ambientale solleva però polemiche internazionali e rischia di compromettere gli equilibri che regolano gli attuali scambi commerciali oltre confine.

CBAM sulle importazioni entra-UE

Il riferimento normativo per la nuova carbon tax è il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023. Prevede due fasi, una transitoria dal 1° ottobre 2023 e una definitiva dal 2026.

Durante la fase transitoria, spiega l’Agenzia delle Dogane, il tributo non sarà applicato alle merci importate ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In questa fase inizierà anche l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali.

Quando poi, dal 2026, il Meccanismo entrerà in funzione, si dovrà presentare una dichiarazione CBAM (la prima scadenza sarà il 31 maggio 2027). A regime (dal 1° gennaio 2034, quando le assegnazioni gratuite agli operatori ETS corrispondenti alle merci CBAM prodotte nella UE saranno azzerate), la tassa sulle emissioni sarà estesa a tutte le merci importante (e non solo ai settori sopra citati).

Adempimenti dal 1° ottobre 2023

Già nella prima fase, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione (Reg. UE 2023/1773), quindi l’importatore o il rappresentante indiretto, sono tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione Europea: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro fine gennaio 2024.

Documenti, regole e moduli

Aggiornamenti in materia saranno forniti tramite il sito web del Ministero dell’Ambiente e su quello dell’Agenzia delle Dogane.

La Commissione UE mette a disposizione il Regolamento con i nuovi obblighi, documentazione tecnica utile al caso ed anche un template per la rendicontazione nel periodo transitorio.