La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito all’applicazione della Tremonti Ambiente, legge oggi abrogata ma che, per un certo periodo di tempo, ha concesso agevolazioni fiscali alle PMI che promuovevano investimenti finalizzati a prevenire e riparare danni ambientali.
L’agevolazione, negli anni scorsi, è stata utilizzata anche per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, come nel caso in oggetto.
Tremonti Ambiente: credito d’imposta anche ripartito
Con l’ordinanza n. 23877 del 4 agosto 2023, la Cassazione ha sottolineato che il contribuente può sì ripartire il credito per la detassazione ambientale anche in uno degli anni successivi, ma solo se sussistono alcuni presupposti.
In particolare, se il bonus è stato richiesto nella dichiarazione dei redditi, anche integrativa, dell’anno in cui è maturato.
La sentenza parte dal presupposto che l’art. 6, commi da 16 a 19, della legge 388/2000 (poi abrogata dall’art. 23 comma 7 del DL 83/2012) prevedeva che le piccole e medie imprese operanti in regime di contabilità ordinaria potessero non conteggiare nel reddito imponibile le spese sostenute per il miglioramento ambientale.
In pratica, i beneficiari potevano effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile pari all’eccedenza degli investimenti ambientali realizzati nel periodo d’imposta rispetto alla media di quelli effettuati nei due periodi d’imposta precedenti.
Niente rimborso fiscale con richiesta tardiva
Esprimendosi in merito al diritto retroattivo all’agevolazione, i giudici hanno rigettato la richiesta del contribuente che chiedeva il rimborso delle spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Le spese, infatti, non erano state indicate nella dichiarazione dei redditi e neanche nella dichiarazione integrativa dell’anno per il quale si chiedeva il rimborso stesso, una situazione che rende impossibile la ripartizione negli anni successivi al fine di ottenere il rientro parziale dei costi sostenuti.
Senza la richiesta di accesso al beneficio nell’anno in questione, la PMI deve considerarsi decaduta dal diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute.