In caso di compravendita è sempre necessario presentare l’A.P.E., l’Attestato di Prestazione Energetica che riassume le performance energetiche dell’edificio.
L’obbligo per il proprietario di produrre l’Attestato è stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 nel caso di vendite, trasferimento immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari, laddove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato.
Immobili con obbligo di A.P.E.
Secondo la normativa, è obbligatorio presentarlo sia in caso di nuove costruzioni sia per interventi di ristrutturazione che coinvolgono più del 25% della superficie dell’immobile, calcolando la classe energetica dell’edificio sulla base di una scala che parte dal punteggio massimo di A4 e finisce con il punteggio minimo di G.
Immobili esenti A.P.E.
Alcune tipologie di immobili, tuttavia, sono esenti dall’obbligo di certificazione APE:
- strutture agricole, artigianali, industriali;
- fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 metri quadrati;
- box e garage;
- luoghi di culto e edifici o di valore artistico o storico da restaurare;
- edifici non residenziali purché siano presenti locali climatizzati;
- edifici registrati come beni paesaggistici e culturali;
- costruzioni necessitano di un risanamento sulla base del piano urbanistico,
- edifici dotati impianti produttivi installati internamente.
Durata e contenuti A.P.E.
L’A.P.E., rilasciato da un soggetto accreditato e previa valutazione tecnica delle caratteristiche dell’immobile, ha validità pari a dieci anni e riguarda sia le abitazioni singole sia i condomini. Nell’Attestato devono essere indicati:
- indici di prestazione energetica parziale (involucro), globale e relativa classe energetica;
- prestazione energetica globale (energia primaria totale e non rinnovabile);
- interventi da realizzare (ristrutturazione e riqualificazione energetica);
- consumi energetici (per il riscaldamento e il raffrescamento);
- emissioni di anidride carbonica ed energia esportata.
In caso di inadempimento sono previste le seguenti sanzioni:
- per il certificatore da 700 a 4.200 euro;
- per il costruttore o proprietario che da 3mila a 18mila euro;
- per il direttore dei lavori da mille a mila euro.