Fotovoltaico autonomo in condominio, senza autorizzazione ma con limitazioni

di Anna Fabi

Pubblicato 18 Gennaio 2023
Aggiornato 2 Agosto 2023 07:41

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Impianto fotovoltaico singolo su parti comuni: l'assemblea condominiale non può negare il permesso ma può imporre misure di sicurezza e decoro.

Con Ordinanza 1337/23 del 17 gennaio 2023 (VI Sezione Civile), la Corte di Cassazione conferma, con specificazioni, l’installazione libera di un impianto fotovoltaico autonomo sulle parti comuni del condominio anche senza autorizzazione degli altri proprietari: l’unico requisito è che l’intervento non modifichi la superficie e non pregiudichi stabilità, sicurezza e decoro del fabbricato.

L’ordinanza segue una recente sentenza del TAR Lazio (datata 29 novembre 2022), in base alla quale:

l’assemblea non può negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni.

Dunque, la vera novità è data dalle eventuali cause ostative per l’installazione libera di pannelli fotovoltaici, i quali non devono danneggiare la struttura o il funzionamento delle parti comuni, né possono alterare stile e decoro architettonico dell’edificio.

Il singolo proprietario può dunque installare sul tetto del palazzo dei pannelli solari per la produzione di energia rinnovabile ad uso proprio ed esclusivo, senza necessità di approvazione o delibera dell’assemblea condominiale.

Prima di farlo, deve soltanto comunicare le modalità di esecuzione dei lavori all’amministratore di condominio, senza attendere il permesso dell’assemblea.

Un eventuale voto contrario degli altri condomini ha meramente valore consultivo, se non c’è danno o modifica alla proprietà comune. Tuttavia, è possibile avanzare richieste integrative ai lavori, per tutelare la sicurezza, integrità e decoro dello stabile, con la maggioranza dei 2/3 dei millesimali.

I pronunciamenti richiamano anche l’articolo 1122 bis del Codice Civile nella parte in cui si prevede la possibilità di esprimersi sulle modalità esecutive delle installazioni, limitatamente alle caratteristiche di sicurezza e decoro.