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Nuovi incentivi per comunità energetiche e autoconsumo: DL in consultazione

di Anna Fabi

30 Novembre 2022 11:30

Consultazione pubblica sullo schema di decreto con gli incentivi alle comunità energetiche e all'autoconsumo di Rinnovabili: i requisiti previsti.

È online la consultazione pubblica promossa dal Ministero dell’Ambiente sullo schema di decreto relativo all’attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi (di cui all’articolo 8 del dlgs 199/2021) per la condivisione dell’energia tramite comunità energetiche e sistemi di autoconsumo, incentivando impianti di potenza fino a 1 MW.

L’obiettivo è quello di condividere le logiche alla base dello schema di decreto e raccogliere osservazioni e spunti per la definizione delle agevolazioni stesse.

Decreto incentivi per Comunità energetiche e Autoconsumo

Il documento oggetto della consultazione individua criteri e modalità per la concessione degli incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e sistemi di autoconsumo individuale e a favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up.

Impianti incentivabili

Lo schema di legge riguarda prima di tutto gli impianti a fonti rinnovabili ammessi all’incentivo, in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto e inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria:

  • Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Si prevede il possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • potenza nominale massima del singolo impianto non superiore a 1 MW;
  • lavori di realizzazione ed esercizio impianti successiva alla pubblicazione del decreto;
  • configurazioni nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in interazione con il sistema energetico secondo le modalità di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla rete tramite punti facenti parte dell’area sottesa alla
    medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
  • impianti con requisiti prestazionali e di tutela ambientale conformi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • sono inclusi i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano solo alla
    nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Modalità di accesso agli incentivi

Lo schema di decreto prevede che le risorse siano assegnate mediante l’accesso diretto agli incentivi a valle dell’entrata in esercizio degli impianti nel periodo 2023-2027. Di seguito gli step previsti.

  1. Non si richiede la presentazione preliminare di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri.
  2. Si prevede un contingente complessivo sull’intero periodo pari a 5 GW, al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile.
  3. Il referente della configurazione può richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto.
  4. Entro 90 giorni dalla richiesta, il GSE, se ci sono le condizioni, rilascia parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto oppure suggerisce le prescrizioni per ottenere tale ammissibilità.
  5. Il diritto di accesso agli incentivi è valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza definitiva.

Caratteristiche dell’incentivo

Sempre in base allo schema di decreto sottoposto a consultazione pubblica, agli impianti inseriti nelle configurazioni agevolate spetta una tariffa premio, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla potenza, da erogare sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, così
definita.

Per impianti fotovoltaici, la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Incentivo tariffario riconosciuto per un periodo di 20 anni.

  • Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell’energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore.
  • Nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, sull’energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh. A tal fine, nell’ambito del contratto di incentivazione con il GSE, sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione.

Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo

Le nuove direttive UE e le linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente non consentono di erogare incentivi per impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del relativo provvedimento di incentivazione. L’accesso alle nuove tariffe incentivanti sarebbe pertanto consentito solo per impianti a fonti rinnovabili che avviano i lavori ed entrano in esercizio successivamente.

Per tale ragione, per tutti gli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 e prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto in consultazione, si propone la seguente soluzione:

  • gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 settembre 2020;
  • tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite del 30% di potenza previsto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 199 del 2021, in quanto non rientranti nella definizione proposta di impianti esistenti, classificati come “impianti per la produzione di energia rinnovabile entranti in esercizio in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono diversi da quelli facenti parte di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo collettivo che condividono energia ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”. 

La consultazione pubblica

Su tutti i punti sopra elencati si chiede un parere tramite consultazione pubblica, che è un fondamentale strumento di partecipazione sostenuto in questo caso da UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e aperto a cittadini, imprese, consumatori, attori istituzionali e interlocutori di riferimento in campo ambientale.

Si può prendere parte alla consultazione entro il 12 dicembre 2022, inviando osservazioni e proposte all’indirizzo dgaece.div03@pec.mise.gov.it e utilizzando il modulo di adesione scaricabile dal portale ufficiale del MITE, indicando come oggetto della mail “Consultazione DM energia condivisa”.