Tra le novità del Decreto Aiuti Bis ce n’è anche una che riguarda le imprese energivore e, più in particolare, quelle che autoproducono per l’autoconsumo energia elettrica tramite propri impianti da fonti rinnovabili. Queste aziende possono infatti ottenere ora un credito d’imposta fino al 25% della spesa.
Bonus 25% imprese energivore per autoconsumo
L’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 (Decreto Aiuti Bis) ha previsto il Bonus 25% per le imprese energivore che hanno autoconsumato nel terzo trimestre 2022 l’energia autoprodotta, al fine di non lasciare escluse queste imprese virtuose che contribuiscono alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile, dai sostegni che il Governo sta mettendo in campo per contrastare il rincaro dei costi dell’Energia causato dalla guerra tra Russia e Ucraina.
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Inizialmente il Bonus del 25% era stato destinato dal decreto Sostegni-ter alle imprese energivore come credito d’imposta concesso fino al 25% per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo, secondo e terzo trimestre 2022. Poi la misura è stata poi estesa anche alle imprese gasivore e ora alle imprese che autoproducono e autoconsumano energia.
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Imprese energivore: quali sono
Per imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 si intendono imprese a forte consumo di energia elettrica, che necessitano di sostenere costi energetici elevati rispetto ai costi di produzione per via dell’attività svolta.
Bonus imprese energivore: a chi va e quanto spetta
Il contributo straordinario viene concesso a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, per le imprese che non autoconsumano, o prodotta e autoconsumata per le altre, nel terzo trimestre 2022.
Il Bonus viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Per le imprese energivore che autoproducono l’energia da consumare, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica.
Il Bonus del 25% per le imprese energivore che autoproducono l’energia elettrica (anziché acquistarla) viene quindi calcolato sulla base del prezzo convenzionale dell’energia, pari alla media relativa al terzo trimestre del prezzo unico nazionale.
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Come fruire del credito d’imposta
Il Bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a patto che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato:
- in compensazione, per pagare imposte o tributi dovuti;
- tramite la cessione del credito, purché venga effettuata per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito. Non è prevista alcuna successiva cessione, a meno che non venga effettuata in favore di banche o intermediari abilitati (in tal caso sono concesse due ulteriori cessioni). Alle imprese che cedono il credito viene richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il Bonus, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 241/1997, dai soggetti abilitati (revisori contabili, CAF, ecc.).