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L’Agenzia delle Entrate ha espresso parere positivo sulla possibilità di considerare come “connesso all’attività agricola” anche un secondo impianto fotovoltaico, e di determinare il reddito derivante dalla produzione di energia rinnovabile con il coefficiente di redditività del 25% applicato al fatturato di vendita per entrambi gli impianti, per la parte eccedente la franchigia e al netto della tariffa incentivante.
Sebbene la produzione di energia fotovoltaica prescinda dalla coltivazione del fondo, trattandosi di attività agricola “connessa”, presuppone comunque un collegamento con l’attività agricola tipica.
I due impianti fotovoltaici installati nel fondo agricolo possono dunque coesistere e la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaico è ammissibile purché sia rispettate le seguenti condizioni:
- la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati su strutture esistenti
- il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) sia prevalente.
- entro il limite di 1 mW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, si deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Se le condizioni sono rispettate, si può applicare il trattamento fiscale agevolato al fatturato di vendita.
Tutti i dettagli, nella risposta n. 319 del 1° giugno 2022.