Rinnovabili, semplificazioni per autoconsumo e impianti termici

di Anna Fabi

6 Maggio 2022 11:00

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Incentivi Rinnovabili: potenziato l'autoconsumo di energia, semplificazioni per impianti termici, geotermici a biogas e biometano nel decreto Energia.

Semplificazioni per biogas e biometano, piccoli impianti geotermici ed autoconsumo di energia rinnovabile: sono alcune delle novità inserite nel Decreto Energia, come modificato dalla legge di conversione in vigore dal 29 aprile. Vediamo una breve panoramica delle modifiche alle disposizioni relative agli impianti non fotovoltaici.

Autoconsumo di energia rinnovabile

Qui c’è una misura di maggior flessibilità rispetto alle regole precedenti. La normativa di riferimento sull’autoconsumo di energie rinnovabili è l’articolo 30 del dlgs 199/2021. In base alla quale un cliente finale di energia rinnovabile, diventa autoconsumatore se produce e accumula energia elettrica rinnovabile per autoconsumo: in questo caso, può anche vendere energia, e utilizzare una serie di incentivi sulle rinnovabili. Questa norma prevede una serie di paletti precisi, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti.

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Il decreto Energia rende meno stringenti una serie di regole, per esempio introducendo la norma in base alla quale l’autoconsumo sussiste anche con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In questo caso, l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e di quella di consumo. La linea di collegamento tra impianto di produzione e unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo se sono rispettate le condizioni appena descritte.

L’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.

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Impianti termici

Vengono inserite le pompe di calore e a gas fra gli elementi che consentono di non dover applicare l’obbligo di collegamento dell’impianto termico a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Anche le pompe di calore, come gli altri generatori ammessi alla deroga, devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh.

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Biogas e biometano

Al fine di semplificare il processo produttivo, gli impianti per la produzione di biogas e biometano possono utilizzare i sottoprodotti provenienti da attività agricola, allevamento, gestione del verde attività forestale elencati nel punto 2 della tabella 1A inserita nell’allegato 1 del decreto Mise 23 giugno 2016.

Geotermico

Ci sono semplificazioni per i piccoli impianti. In particolare per la posa in opera degli impianti di produzione di calore geotermici destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica. le piccole utilizzazioni locali , relative alla realizzazione e posa in opera, che verranno precisate in un decreto del ministero dello Sviluppo economico. Il provvedimento attuativo stabilirà con precisione quali di questi impianti possono essere in edilizia libera e quali invece richiederanno la procedura abilitativa semplificata.

In ogni caso, questi impianti devono avere una potenza inferiore a 2 MW e scambiare solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale.