Con Provvedimento n. 114266/2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, insieme alle relative istruzioni per la compilazione, per fruire degli incentivi previsti dal Conto Energia e mantenere il diritto alle tariffe incentivanti previste dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in presenza del divieto di cumulo delle agevolazioni riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”.
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Scadenze e modalità di trasmissione
Il modello va presentato entro e non oltre il 30 giugno 2020 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale del contribuente, come previsto dall’articolo 36 del Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020.
Per continuare a mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore è richiesta la restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti in base alla Finanziaria 2001.
La somma da versare si determina applicando l’aliquota d’imposta vigente al tempo alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali. Le somme andranno pagate sempre entro il 30 giugno, senza possibilità di compensazione, con modello F24, utilizzando i codici tributo che prossimamente verranno istituiti dalle Entrate.
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Il modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può essere inviato in formato elettronico, debitamente sottoscritto: con firma digitale, o con firma autografa accompagnato da un documento d’identità, da colui che ha esercitato l’opzione.
Nel modello il contribuente deve anche dichiarare l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo, assumendosi l’impegno a rinunciare a tali procedimenti.
Una volta presentata copia di tale comunicazione al giudice, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna e nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi potranno essere sospesi. La successiva estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla presentazione della documentazione riguardante i pagamenti completamente effettuati.
Fino a fine estinzione della controversia l’Agenzia delle Entrate ricorda di conservare la comunicazione e i documenti relativi ai versamenti effettuati, la documentazione attestante la variazione in diminuzione, riportata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali e i conteggi per la determinazione delle somme dovute.
Resta ferma la facoltà di non avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 36 del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020 e agire in giudizio a tutela dei propri diritti.