Ecobonus: cessione del credito in scadenza

di Anna Fabi

Pubblicato 11 Luglio 2019
Aggiornato 12 Luglio 2019 16:13

In scadenza il termine per presentare alle Entrate la comunicazione di cessione del credito spettante con l'Ecobonus: come adempiere.

In scadenza l’adempimento relativo al cosiddetto Ecobonus qualificato: il 12 luglio è il termine ultimo per trasmettere la comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tramite i canali Fisconline o Entratel, o in modalità cartacea agli uffici territoriali utilizzando l’apposito modello.

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Cessione del credito

Si tratta della cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica effettuate nel 2018 sulle singole unità immobiliari prevista, o meglio estesa, dalla Legge di Bilancio (legge n. 205/2017). Il fornitore che riceve il credito e non intende cederlo, dovrà comunicarlo dal 5 agosto 2019, per poi utilizzarlo in compensazione con il modello F24, ripartendolo in 10 quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici rientranti nel perimetro dell’Ecobonus può essere ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, come persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, collegati comunque al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Gli incapienti possono cedere il credito anche a banche e a intermediari finanziari (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013).

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Modalità di trasmissione

La comunicazione deve riportare la denominazione e il codice fiscale del cedente, il tipo di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta e del credito cedibile, l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario e l’ammontare del credito ceduto.

L’invio può avvenire:

  • per via telematica mediante i servizi online dell’Agenzia, Entratel e Fisconline;
  • direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia, utilizzando l’apposito modello, allegato al provvedimento 18 aprile 2019;
  • via PEC, sempre inviando il modulo allegato al provvedimento, sottoscrivendolo con firma digitale o autografa (allegando un documento d’identità del firmatario).

L’avvenuta cessione può essere verificata sia dal cedente che dal cessionario, accedendo al proprio “Cassetto Fiscale“.

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Scadenze

Per quest’anno, ovvero per le spese sostenute nel 2018, la scadenza per l’invio della comunicazione è fissata al 12 febbraio. A partire dal prossimo anno, andrà a regime la scadenza del 28 febbraio. Sempre con riferimento alle stesse spese, la comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione del credito ricevuto, a regime dovrà avvenire, dopo l’accettazione del credito stesso, a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Solo per quest’anno dovrà avvenire a partire dal 5 agosto 2019.

La scadenza riguarda gli interventi di risparmio energetico “qualificato” agevolati al 50% e 65% sulle singole unità di cui all’articolo 14, Dl n. 63/2013.