L’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre n. 135/2018 (Decreto Semplificazioni) ha definitivamente abrogato, a partire dal 2019 il SISTRI, il sistema informatico per il tracciamento dei rifiuti speciali che non è mai realmente decollato. Il decreto oltre a disporre la soppressione definitiva del SISTRI e dei relativi contributi di iscrizione, previsti dal decreto ministeriale 78/2016, ha previsto che tornassero in vigore le vecchie norme sulla tracciabilità dei rifiuti precedenti al 2010, ovvero gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina SISTRI.
=> Tracciabilità rifiuti: il sistema erede del SISTRI
Le imprese del settore dovranno quindi, fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti da parte del Ministero dell’Ambiente:
- presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- tenere il registro di carico scarico;
- utilizzare i formulari di trasporto anche in formato digitale (adempimenti previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193, D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010).
MUD 2019
Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019, va quindi utilizzato per dichiarare i dati 2018. Dal momento che i termini di presentazione del MUD erano stati fissati in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U., la scadenza coinciderà quindi con la data del 22 giugno 2019, contro la classica scadenza del 30 aprile (tra l’altro indicata in Gazzetta) che sarebbe valida dal prossimo anno, il 2020, a meno che non intervengano ulteriori modifiche alla norma.
Tra le principali novità contenute nel nuovo MUD 2019:
- l’obbligo per i produttori che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale di presentare la Comunicazione Rifiuti in modalità di invio telematico (non possono presentare invece la Comunicazione Rifiuti Semplificata), essendo cambiato il modulo DR nella Comunicazione Rifiuti;
- i moduli RT introducono delle variazioni che impattano sulla raccolta dati da parte dei gestori d’impianto, mentre i trasportatori non invece, non dovranno fornire queste informazioni. In particolare in caso di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (compost fuori specifica) i gestori dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana e dividere le schede RT a seconda dell’origine per lo stesso produttore. In caso di rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 andrà indicato se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili di conseguenza dividere le schede RT a seconda dell’origine per lo stesso produttore;
- nel modulo MG è stato aggiornato il riquadro “tipologia impianto”, con la modifica di alcune descrizioni e l’inserimento di altre, con particolare riferimento all’attività R3 relativo alla lavorazione di rifiuti organici. Viene inoltre introdotta l’operazione R12 relativa alle attività di recupero di materia, e l’attività di impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano;
- con riferimento agli imballaggi viene chiesto ai gestori di rendere nota l’origine pubblica o meno dei rifiuti d’imballaggio. Questa divisione implica la compilazione da parte del dichiarante di più moduli RT riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo produttore, ma distinti in relazione all’origine del rifiuto e relativa quantità;
- RAEE sono state riconfermate le vecchie 10 categorie RAEE senza recepire le modifiche introdotte lo scorso ferragosto con i nuovi allegati III e IV e la divisione in 6 categorie così come previsto dal Dlgs.49/2014 art 2 comma 1 lettera b), e sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica ovvero un tipo di lampadina basata sull’emissione luminosa per luminescenza da parte di un gas ionizzato).
Registro elettronico
Il Decreto Semplificazioni ha previsto l’introduzione il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. I soggetti obbligati, le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente.
In una nota diffusa il 31 dicembre, Conftrasporto ha precisato che:
Le imprese di trasporto non dovranno pagare alcun contributo nel 2019, ma solo nell’anno successivo, quando partirà il nuovo sistema, alla cui implementazione Conftrasporto e Confcommercio stanno già collaborando con il ministero dell’Ambiente e l’Albo Gestori Ambientali.
Il presidente Conftrasporto, Paolo Uggè, assicura che nonostante sia stato soprannominato SISTRI 2.0, il nuovo Registro sarà diverso:
Il nuovo sistema costerà soltanto 3 milioni l’anno, rispetto ai quaranta che costava il SISTRI, e i contributi annuali che verranno chiesti alle imprese non saranno mai pari alle centinaia o migliaia di euro pagati dai vettori negli anni passati, ma solo a modesti importi necessari all’autofinanziamento di un sistema efficiente e funzionale di controllo dei rifiuti trasportati in Italia.