La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è oggetto di approfondimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione n. 88 dello scorso 25 agosto l'Agenzia intende stabilire il trattamento in relazione alla tariffa incentivante corrisposta ai produttori di energia fotovoltaica.
L'energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 Kw e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza annua non superiore a 1 Mw entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto, per un periodo di 15 anni, a una tariffa fissa omnicomprensiva ossia una tariffa che incorpora sia una quota incentivante sia un corrispettivo, di entità variabile, per la vendita dell’energia.
Detto ciò, l'Agenzia delle Entrate afferma che la tariffa omnicomprensiva se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ovvero attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad IVA.
Tuttavia, poiché tale tariffa omnicomprensiva persegue lo stesso fine incentivante della tariffa corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici, si ritiene che la stessa non assuma rilevanza ai fini dell'IVA quando è corrisposta nei confronti di soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti, posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente oppure di impianti di potenza fino a 20 kw poiché, in tal caso, non configura attività commerciale svolta abitualmente.
Ai fini fiscali, la tariffa incentivante è da inquadrare come reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.
L'immissione in rete dell'energia non autoconsumata configura sempre un'attività commerciale quando è effettuata da:
- persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente;
- persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw;
- persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
- soggetti che svolgono lavoro autonomo.
In tal caso, la tariffa omnicomprensiva si qualifica come corrispettivo derivante dalla vendita dell'energia rilevante ai fini dell'IVA e delle imposte dirette e comunque la tariffa omnicomprensiva non è soggetta a ritenuta alla fonte del 4%.