Dal 7 novembre diventa operativa l’estensione degli interventi del Fondo di Garanzia PMI a copertura di mini bond, operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese. Le richieste di garanzia relative ai “mini bond” dovranno essere presentate al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.), come previsto dalle modalità operative pubblicate sul sito del Fondo di Garanzia per le PMI (Circolare n. 674) e del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Il Fondo di Garanzia per le PMI istituito con Legge n. 662/96 è operativo dal 2000. Il decreto interministeriale 5 giugno 2014 (G.U. n.172 del 26 luglio 2014) ha definito i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo. Lo strumento non fornisce un contributo in denaro ma aiuta le PMI ad accedere ai finanziamenti, potendo contare su una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
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Beneficiari
- Piccole e medie imprese (così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea.
- Consorzi e le società consortili, costituiti tra PMI.
- Società consortili miste (L. 317/91).
Richiesta di garanzia
La garanzia deve essere richiesta ad una banca, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari.