Pubblicate sul sito INAIL nuove FAQ sul Bando FIPIT, che mette a disposizione 30 milioni di euro per concedere finanziamenti alle imprese che operano in settori ad alto rischio infortunistico e che investono in progetti di innovazione tecnologica per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
=> Bando FIPIT: prime FAQ dell’INAIL
Bando FIPIT
Più in particolare possono accedere all’agevolazione le micro e piccole imprese dei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei che presentino domanda dal 3 novembre al 3 dicembre 2014 mediante procedura telematica disponibile sul portale INAIL. Lo stanziamento è così suddiviso:
- 15.582.703 euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura;
- 9.417.297 euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia;
- 5 milioni di euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Il finanziamento andrà a coprire il 65% dei costi (al netto dell’IVA) sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto mediante contributo in conto capitale, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
=> Sicurezza sul lavoro: contributi INAIL nel Bando FIPIT
Dichiarazione
L’unico soggetto titolato, a pena di esclusione, a rilasciare a dichiarazione che deve essere allegata alla domanda di contributo per attestare l’efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, viene chiarito nelle FAQ, è l’Ente Bilaterale o l’Organismo paritetico del settore di riferimento.
Efficacia del progetto in termini di replicabilità
Proprio con riferimento alla corretta definizione di “efficacia del progetto in termini di replicabilità”, l’INAIL specifica che è replicabile un progetto che presenta caratteristiche tali da garantirne una buona diffusione in contesti analoghi.
File unico per l’invio
Per la corretta creazione del file unico per l’invio della documentazione richiesta per l’accesso al Bando, per fare in modo che non superi la dimensione massima di 500 Kb, è necessario scannerizzare i documenti diminuendo il valore relativo alla definizione.
Cumulabilità
L’INAIL chiarisce inoltre che il contributo concesso con il Bando FIPIT non è cumulabile con il bonus investimenti istituito dal D.L. 91/2014 (Decreto Competitività): l’art. 5 dell’avviso pubblico, richiede come requisito che l’impresa non abbia chiesto, né ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda.
Massimale “de minimis”
In caso di superamento del massimale “de minimis” – 200.000 euro previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013, o di 15.000 euro previsti dal Regolamento UE n. 1408/2013 per gli aiuti nel settore agricolo – ai sensi del regime “de minimis”, nel rispetto dei quali vengono concessi i contributi relativi al bando, l’impresa perderà il diritto all’intero beneficio. Dunque, se l’importo del contributo richiesto comporta il superamento dei massimali, questo non potrà essere concesso neanche parzialmente.
Data avvio realizzazione di un intervento
Risultano spese ammissibili quelle riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del bando (18 luglio 2014).
Escluso il leasing
Nelle risposte viene inoltre chiarito che non sono ammesse le acquisizioni di impianti, macchine o attrezzature tramite locazione finanziaria (leasing).
Moto agricole
Con riferimento al settore agricolo, l’INAIL chiarisce che le moto agricole non possono essere finanziate.
Cantieri temporanei e mobili
Per il settore edile, viene chiarito che nel caso di cantieri temporanei e mobili la sede INAIL a cui presentare la domanda è quella ubicata nella regione in cui l’impresa ha attiva la posizione assicurativa territoriale (PAT) su cui è stato denunciato il cantiere ed è assicurato il relativo rischio, anche nel caso in cui il cantiere svolga la propria attività in altra regione rispetto a quella della sede dei lavori della PAT.
Per maggiori informazioni consulta le FAQ INAIL sul Bando FIPIT.