Con il Messaggio n. 5336/2014, l’INPS ha fornito indicazioni sulla domanda di indennità di disoccupazione agricola in competenza per il 2013. Essendo i lavoratori agricoli esclusi dall’applicazione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego e dal diritto alle relative prestazioni di sostegno al reddito (comma 3, articolo 2, Legge 92/2012), ai fini del calcolo dell’assegno agricolo non si applica la riduzione proporzionale prevista per ASpI e miniASpI nel caso in cui chi richiede la prestazione abbia svolto attività di lavoro dipendente anche nel settore non agricolo in qualità di socio lavoratore di cooperativa o di personale artistico con rapporto subordinato.
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ASpI e miniASpI
L’INPS ricorda che l’Assicurazione Sociale per l’Impiego e le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI sono state istituite dal 1° gennaio 2013, includendo tra i soggetti tutelati dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria anche:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;
- personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Per le ultime due tipologie la contribuzione ASpI è prevista in misura ridotta e così le indennità ASpI e miniASpI, calcolate in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione. Diversamente, essendo esclusi dall’ASpI, la riduzione non si applica nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola, laddove il richiedente la prestazione abbia svolto attività di lavoro dipendente oltre che nel settore agricolo anche in quello non agricolo in qualità di socio lavoratore di cooperativa ovvero di personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
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Dunque, nella procedura di liquidazione della disoccupazione agricola verranno riportati i periodi di lavoro svolti da tali categorie di lavoratori nella sezione relativa al lavoro dipendente non agricolo e non più nel campo relativo alle giornate non indennizzabili, come avveniva fino al 2012. Poiché l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è stata istituita a partire dal 2013, i periodi di lavoro dipendente non agricolo svolti da queste categorie di lavoratori precedentemente al 1° gennaio 2013, continuano a non essere utilizzabili ai fini del raggiungimento del requisito assicurativo e contributivo.
Lavoro domestico
Per il calcolo dei trattamenti di disoccupazione agricola in riferimento alla gestione dei periodi di lavoro domestico, poiché questi non rientrano nel flusso UniEmens, bisogna prelevare i dati contributivi e retributivi dai bollettini di versamento dei contributi e le date di inizio e fine contratto dalle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro-Unilav. Il numero di giornate lavorate andrà calcolato dividendo per 4 le ore assoggettate a contribuzione in ciascun trimestre, rispettando il limite massimo di 78 giorni. Tutto il periodo di durata del contratto di lavoro dovrà invece essere considerato non indennizzabile.
Partite IVA
L’INPS comunica infine di stare improntando, per le domande di prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2013, le liste dei richiedenti che risultano titolari di Partita IVA per il controllo riguardo all’eventuale attività di lavoro svolta in proprio.