La detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica (EcoBonus) può essere applicata anche alle demolizioni e ricostruzioni finalizzate all’efficientamento energetico degli edifici che comportino una modifica della loro sagoma, purchè non venga superata la volumetria preesistente. Fanno eccezione gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e i centri storici, per i quali l’applicazione del bonus rimane a discrezione dei Comuni. A chiarirlo è l’ENEA, con la nuova FAQ n. 68 bis.
=> Guida al Bonus Ristrutturazioni: nuove regole 2014
La nuova normativa
Il Decreto Fare (DL 69/2013, convertito nella Legge 98/2013 entrata in vigore il 21 agosto 2013) ha eliminato il vincolo della sagoma, rivedendo il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Dpr 380/2001.Si può usufruire della detrazione fiscale prevista dal Bonus Energia (detrazione fiscale IRPEF 65%) anche per interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con stessa volumetria ma sagoma diversa: inoltre, in questo caso non è necessario richiedere il permesso di costruire ma basta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per avviare cantiere il giorno stesso in cui si presenta l’istanza al Comune.
=> Ristrutturazioni in Edilizia: i permessi caso per caso
Con la FAQ n. 68 bis, l’ENEA chiarisce che dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore del Decreto Fare), godono dell’EcoBonus 65% anche gli interventi di efficientamento energetico di un immobile che consistono nella sua demolizione e ricostruzione senza rispettarne la precedente sagoma; l’impoertante è che sia mantenuta la volumetria originaria.
Bonus Energia e Ristrutturazione: calcolo e istruzioni
Ripristino e ampliamenti
L’ENEA spiega poi che in tali interventi detraibili al 65% dall’IPEF rientrano anche quelli per il ripristino di edifici o di parte di essi crollati o demoliti, a patto che sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Nel caso in cui i lavori comportino un ampliamento la detrazione fiscale verrà concessa solo con riferimento alle spese relative alla parte esistente, essendo considerato l’ampliamento come una “nuova costruzione” (anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011).