Le medie aziende in difficoltà potranno nuovamente usufruire degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Lo dice il decreto attuativo pubblicato sull’ultima Gazzetta Ufficiale n. 146, che rinnova la disponibilità dello strumento previsto dall’ordinamento comunitario.
Il provvedimento, che potrà essere utilizzato a partire dal 5 luglio, prevede l’accesso alle garanzie statali solo se le aziende risultino già in stato di insolvenza e abbiano almeno 50 dipendenti.
Dal punto di vista della difficoltà economica i datori di lavoro delle medie e grandi imprese dovranno fare riferimento al punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (C244/2004).
L’agevolazione, che esclude alcuni settori industriali come quello agricolo e dell’acciaio, è concessa nella forma di una garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese destinati a due tipologie di intervento.
La prima riguarda gli aiuti per il salvataggio, ovvero il sostegno finanziario della durata massima di sei mesi necessario per mantenere l’impresa in attività durante l’elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. La seconda è relativa agli aiuti per la ristrutturazione, che sulla base di un piano industriale e finanziario intendono ripristinare la redditività a lungo termine.