Cambiano le modalità di accesso al Fondo centrale di Garanzia per le PMI: in Gazzetta Ufficiale (n. 193 del 20 agosto 2012), è stato infatti pubblicato il decreto interministeriale 26 giugno 2012 che modifica e integra criteri e modalità di concessione della copertura per le piccole e medie imprese che necessitano di una garanzia pubblica per ottenere finanziamenti bancari, anche allo scopo di investire all’estero.
Il DM quantifica tra le altre cose:
- copertura interventi di garanzia e contro-garanzia; copertura massima perdite;
- importo massimo garantito per ciascuna impresa;
- commissioni per l’accesso alla garanzia;
- misura minima di accantonamento come coefficiente di rischio, per ogni operazione ammessa.
In base a quanto decretato, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino ad un massimo dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie; l’importo massimo che potrà essere garantito è 1,5 milioni di euro per impresa, che potrà arrivare a 2,5 mln per determinate operazioni (es: quelle di durata non inferiore a 36 mesi o destinate a PMI che vantano crediti con la PA).
Le garanzie concesse possono riguardare qualsiasi operazione purché finalizzata ad attività d’impresa e richiesta da PMI sane, in base a specifici criteri che variano per settore di attività e regime contabile.
I criteri di concessione si distinguono per tipologia di operazione finanziaria, categoria di impresa beneficiaria, settore economico di appartenenza e area geografica.
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