Ci sono diverse vie per ottenere un finanziamento: si possono richiedere prestiti online, ricorrere ai canali tradizionali – ovvero un’istituto di credito o una finanziaria -, o ancora ricorrere all’aiuto di amici e parenti. Attenzione, quando avviene un prestito infruttifero tra parenti, bisogna fare attenzione al Fisco: oggi l’Agenzia delle Entrate ha accesso ai nostri conti correnti, e potrebbe considerare la somma ricevuta come reddito non dichiarato ed applicare salatissime sanzioni se non venisse dimostrato che quei soldi sono parte di un prestito. Un passaggio che potrebbe rivelarsi complicato senza un documento che certifichi tale operazione.
In caso di un prestito infruttifero tra parenti, amici e familiari, ecco quali avvertenze e suggerimenti possiamo darvi. La prima cosa da rilevare sull’argomento è che, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 2404 del 2010) si può stipulare un contratto di prestito tra privati a condizione che si tratti di un’erogazione occasionale – ovvero che non sia svolta in modo continuativo e abituale. La scrittura privata – un contratto di mutuo secondo l’ex art. 1813 cod. civ. . deve contenere gli estremi dei contraenti (nome, data di nascita, codice fiscale), le modalità e le scadenze della restituzione, la causale del prestito, le eventuali penali in caso di ritardo, gli interessi sulla somma eventualmente da erogare (se il prestito è fruttifero).
Il contratto deve essere firmato dai contraenti in ogni pagina e in calce e deve avere una data certa. Il modo più semplice per farlo è quello di andare in un ufficio postale e farsi apporre una timbratura su ogni foglio del contratto. Se sono previsti interessi, chi li percepisce deve dichiararli sul modello Unico (Persone fisiche – Quadro RL 2), mentre il debitore non può scalare gli interessi passivi dall’Irpef.
Se si decide di registrare il contratto bisogna prevedere un’imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate di contratto più un’imposta di registro pari al 3% dell’importo erogato – comprensivo degli interessi se sono stati previsti – se vogliamo registrare il contratto. La registrazione secondo la legge italiana non sarebbe obbligatoria solo se è nella forma “per corrispondenza”, ovvero se c’è un atto scritto che viene spedito da uno all’altro contraente. Chi lo ricevere perfeziona il contratto solo se lo ricopia integralmente, lo firma e lo rispedisce al mittente. A questo punto però la registrazione diventa obbligatoria e comporta il pagamento delle stesse imposte.
Visto che le norme antiriciclaggio prevedono l’uso dei contanti entro il limite dei mille euro, se si supera tale confine bisognerebbe trasferire il denaro con assegno bancario o bonifico, altrimenti si rischia una sanzione amministrativa che va da 1% a 40% dell’importo trasferito. E se utilizzate la forma del bonifico è necessario ricordarsi di inserire nella causale la dicitura prestito infruttifero.