Al via la garanzia dello Stato sui prestiti concessi a imprese, lavoratori autonomi ed agricoltori, che esercitano l’attività nelle zone colpite dai terremoti nel Centro Italia del 2016 e 2017: il decreto del ministero dell’Economia del 3 agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre. Si tratta dell’attuazione di quanto previsto dal decreto legge 8/2017, sugli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma, in base al quale imprese, autonomi ed esercenti attività agricole possono chiedere prestiti assistiti da garanzia pubblica per pagare i tributi sospesi in seguito ai terremoti.
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Per i tributi relativi al 2016 e al 2017 il finanziamento deve essere erogato il 30 novembre 2017, mentre per quelli relativi al 2018 il finanziamento va effettuato entro il 20 novembre 2018.
Il decreto appena pubblicato fa partire una garanzia incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. Viene concessa alla Cassa Depositi e Prestiti oppure direttamente alle banche, copre il prestito, gli interessi e le spese di gestione. Le condizioni finanziarie dei prestiti devono tenere conto della garanzia dello stato.
Le banche e i soggetti finanziatori devono presentare specifica domanda per la garanzia al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI:
- entro 18 mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti dai contratti di finanziamento per il rimborso,
- oppure entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti.
Bisogna allegare il contratto di prestito, la richiesta di pagamento non effettuato (adeguatamente documentata), copia della sentenza. Il Ministero effettua il pagamento dopo aver verificato la correttezza delle procedura.