Con il Provvedimento n. 46244/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni per esercitare l’opzione ai fini dell’applicazione del regime previsto per i cosiddetti “lavoratori impatriati” (art. 16 del decreto legislativo n. 147/2015) da parte dei soggetti destinatari dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia (legge n. 238/2010).
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Impatriati
Gli impatriati sono quei lavoratori che sono tornati in Italia e che, se lo hanno fatto entro il 31 dicembre 2015, possono beneficiare degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia dalla legge n. 238/2010. In alternativa è possibile optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati”, previsto dal Dlgs n. 147/2015.
Beneficio fiscale
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda la modalità di esercizio di quest’ultima opzione che consiste nel far concorrere alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito stesso.
Richiesta
Per usufruire dell’agevolazione i dipendenti devono presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, contenente:
- le generalità del contribuente;
- il suo codice fiscale;
- l’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
- l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.
La scelta è irrevocabile ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Imprenditori e autonomi
L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa. I lavoratori autonomi o gli imprenditori impatriati che intendano possono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.