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Sisma 2012: credito per imprese e autonomi

di Francesca Vinciarelli

14 Luglio 2015 09:00

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Credito d’imposta per imprese e lavoratori autonomi colpiti dal sisma 2012: la misura massima del credito d’imposta spettante.

Definiti con il provvedimento direttoriale n. 91825/2015 dell’Agenzia delle Entrate i dettagli relativi al credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

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Più in particolare ad essere stata definita è la misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (art. 4, commi 2 e 3, del decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 e art. 1, comma 1, lett. b), del decreto del MEF del 3 ottobre 2014). Imprese ed autonomi possono fruire del credito d’imposta nel caso in cui il sisma abbia causato la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività. Tale credito d’imposta:

  • può essere fruito nella misura massima del 43,0133% dell’importo complessivo richiesto nel 2015, per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza;
  • è utilizzabile a partire dall’8 luglio 2015, presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta è determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per il 2015 e l’ammontare complessivo richiesto per i costi sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza, risultante dalle istanze validamente presentate nel 2015. Il credito è utilizzabile da subito in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) ed utilizzando il codice tributo “6844”, istituito con Risoluzione n. 63/2015 dell’Agenzia delle Entrate. Verranno scartati gli F24 nel caso in cui:

  • la richiesta di attribuzione del credito non sia validamente presentata;
  • l’importo del credito utilizzato in compensazione ecceda l’ammontare del credito spettante.

L’eventuale scarto sarà comunicato al soggetto interessato tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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– Agenzia delle Entrate.