Il comma 4 dell’art. 25 del Decreto Rilancio pone come condizione per l’accesso al contributo a fondo perduto che la differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 sia per lo meno inferiore di un terzo. Come devono comportarsi le imprese che nel mese di aprile 2019 non hanno fatturato?
Per accedere al contributo a fondo perduto riservato a PMI, autonomi e titolari di reddito agrario, è necessario poter confrontare il dato di fatturato/corrispettivi di aprile 2019 con quello di aprile 2020, così da comprovare la riduzione superiore a un terzo di fatturato o corrispettivi.
Se l’impresa era già attiva prima di gennaio 2019, quindi, qualunque sia il motivo del mancato fatturato nell’aprile scorso (compreso un periodo di difficoltà o chiusura), in base al testo letterale della norma non si può accedere al sussidio perchè, non rispettando il requisito specifico, non è dimostrabile che le difficoltà attuali siano legate all’emergenza Coronavirus.
Sembra un paradosso per un’azienda in difficoltà, lo capisco, ma la ratio dello strumento straordinario è di limitarne il raggio d’azione a quelle situazioni venutesi a creare in stretta connessione con la pandemia.
Più fortunate le Startup e le nuove Partite IVA che hanno iniziato l’attività successivamente al primo gennaio 2019: in base all’articolo 25 del dl 34/2020, in questo caso l’unico requisito per avere diritto al contributo a fondo perduto è rappresentato dal tetto massimo di fatturato 2019, che non può superare i 25 milioni di euro.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz