Per usufruire della RITA, Reale Mutua mi ha segnalato il requisito della “..maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa” (cessazione lavoro: 1/6/2009).
A quanto mi pare di capire dalla vostra risposta, i 5 anni devono essere calcolati dalla data fissata da Inps per l’inizio della pensione.
Le due cose possono coincidere, nel caso in cui l’istituto previdenziale che versa la pensione sia l’INPS. In pratica, se l’assistito è iscritto all’INPS, matura il diritto alla RITA quando gli mancano al massimo cinque anni alla maturazione della pensione INPS. Diverso è il caso di un lavoratore iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria. Se il lavoratore è iscritto, ad esempio, a un ente pensionistico di categoria, i cinque anni dalla pensione di vecchiaia andranno calcolati in base alle regole di quel fondo.
Attenzione: il riferimento è sempre all’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (per intenderci, nel caso delle gestioni INPS, 67 anni nel 2019), non al raggiungimento di un’eventuale trattamento di pensione anticipata. In altri termini, la Rita è prevista solo per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, non di quella anticipata.
Tenga infine presente che, per maturare la RITA, ci vogliono anche almeno 20 anni di contributi versati al fondo di previdenza obbligatoria e almeno cinque anni di contributi a quello complementare.
Esiste una possibilità di RITA riservata a lavoratori a cui mancano dieci anni alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui siano disoccupati di lunga durata.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz