Start-up innovativa, definizione e vantaggi

Risposta di Noemi Ricci

15 Agosto 2022 08:12

G.P. chiede:

Vorrei un chiarimento sui finanziamenti della Regione per le startup innovative, volendo avviare in franchising un ristorante made in Italy, con somministrazione e vendita nella stessa location: ci sono limiti e condizioni per rientrare nella fattispecie?

Il suo progetto non sembra presentare le caratteristiche di “prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” richiesti per l’accesso all’agevolazione. Bisogna infatti rispettare non soltanto requisiti formali ma anche progettuali per rientrare nella definizione di startup innovativa.

Startup Innovativa: definizione, regole e requisiti

Per farle comprendere meglio, le riporto i riferimenti di legge e le caratteristiche salienti richieste alle nuove imprese per ottenere lo status di startup innovativa (società costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate, e in possesso di indicatori di innovazione tecnologica).

Il DL 179/2012 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e crescita di nuove imprese a carattere innovativo. La normativa è stata successivamente modificata nel corso degli anni, arricchendosi di nuove articolazioni e vantaggi, in particolare con il DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

Condizioni di accesso allo status di Startup Innovativa

L’art. 25 del decreto istitutivo definisce la start-up innovative come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.

È inoltre stata istituita un’apposita sezione del Registro delle Imprese la cui iscrizione da parte delle start-up innovative è obbligatoria ai fini della fruizione dei benefici introdotti dalla normativa e previsti dai vari bandi per questo tipo di imprese. Per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della startup innovativa è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

Requisiti per Startup Innovative

La società, per essere definita start-up innovativa, deve quindi possedere i seguenti requisiti:

  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013)
  • la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);
  • è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Criteri di innovazione da vantare

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013);
  2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013);
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013).

Per ogni chiarimento, trova la scheda completa sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a questo link.

 

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Noemi Ricci