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Guida alle assunzioni agevolate: apprendisti, disoccupati e contratti inserimento

di Roberto Grementieri

Pubblicato 26 Novembre 2010
Aggiornato 26 Gennaio 2012 09:34

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Analisi delle agevolazioni per le imprese che assumono apprendisti, disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi e personale con contratto di inserimento "speciale"

Il panorama degli incentivi alle assunzioni di personale si è nel corso degli anni arricchito di nuovi elementi e condizioni, in maniera tale da renderlo oggi particolarmente nebuloso. Facciamo dunque il punto sulla materia, analizzando i principali istituti vigenti.

Apprendistato

Qualsiasi forma di apprendistato prevista nel nostro ordinamento gode dei medesimi incentivi, a prescindere dalle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale.

Incentivi contributivi

L’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2003 ha stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2007, i datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A questa aliquota va ovviamente sommata quella a carico del lavoratore (5,84%) per un totale complessivo di 15,84%.

Per imprenditori e aziende con meno di 9 unità, l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due anni all’1,5% (3% per il lavoratore), restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno.

Il riferimento numerico riguarda l’impresa nel suo complesso: dirigenti; assunti con contratto a tempo indeterminato; assunti a tempo determinato; lavoratori a domicilio; lavoratori a tempo parziale, in proporzione dell’orario svolto; lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ect.) ma solo se nol computo non vengono inseriti i loro sostituti; lavoratori intermittenti in proporzione all’orario di lavoro prestato in ciascun semestre.

Sono esclusi dal computo numerico: apprendisti; assunti con contratto di inserimento o reinserimento; lavoratori somministrati dalle Agenzie del lavoro; lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità.

Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute, sono mantenute anche se il numero dei dipendenti supera la soglia delle nove unità.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i dodici mesi successivi: ovviamente, la prosecuzione del rapporto deve essere con la qualifica ottenuta con l’apprendistato e non con una qualifica diversa.

Incentivi economici

L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli stipendiali inferiore a quelli di approdo.

C’è da osservare, tuttavia, come alcuni contratti collettivi, soprattutto per talune qualifiche, abbiano previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo attraverso scatti intermedi o, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l’abbassamento di un solo livello.

Su tale quadro normativo di riferimento è intervenuta, con l’art. 2, comma 155, della legge n. 191/2009, una possibile ulteriore novità: la contrattazione collettiva, nazionale, territoriale o aziendale può stabilire, nel rispetto dell’anzianità di servizio, una forma retributiva percentualizzata rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare, secondo un modus già presente in passato, nel nostro ordinamento, prima della riforma del 2003, e conservato in alcuni CCNL.

Incentivi di natura normativa

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68 del 1999 essi non sono presi in considerazione.

Incentivi fiscali

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Disoccupati da 24 mesi

L’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 prevede un abbattimento contributivo per trentasei mesi nel caso in cui i datori di lavoro assumano a tempo indeterminato disoccupati da almeno ventiquattro mesi o lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un uguale periodo.

Le assunzioni non devono essere dirette a sostituire lavoratori licenziati o sospesi. Per quel che concerne il concetto di sostituzione, nel silenzio della legge, si ritiene applicabile il limite dei sei mesi, previsto dall’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, ai fini del diritto di precedenza alla riassunzione.

L’incentivo è soltanto di natura contributiva ed è pari al 50% nel Centro-Nord; al 100% nel Mezzogiorno e in favore delle imprese artigiane, ovunque ubicate. Ovviamente, sia nell’uno che nell’altro caso la contribuzione a carico del lavoratore resta inalterata.

Il beneficio non è riconosciuto ai soci lavoratori delle cooperative, atteso che al di fuori dei casi tassativamente previsti non è possibile riconoscere ai soci lavoratori le altre agevolazioni che il Legislatore ha previsto per incentivare l’occupazione.

Contratti di reinserimento

L’art. 20 della legge n. 223/1991 prevede un incentivo contributivo, poco usato, in favore delle imprese che assumono lavoratori in trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi e che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro o abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, a meno che le assunzioni non siano per professionalità sostanzialmente diverse.

Incentivi contributivi

La contribuzione è ridotta per i primi dodici mesi del 75% se il lavoratore è disoccupato da meno di ventiquattro mesi, se è invece disoccupato da un periodo compreso tra i due e i tre anni il bonus è godibile per ventiquattro mesi, che diventano trentasei se il lavoratore è disoccupato da oltre anni.

Il datore di lavoro può optare per un altro vantaggio contributivo: l’esonero dall’obbligo delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del 50% della misura del 75% (ossia, nei limiti del 37,5%) per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore a dodici mesi. I benefici sono riconosciuti anche in caso di contratto a tempo indeterminato part-time o termine.

Incentivi di natura normativa

Anche per i contratti di reinserimento vale la stessa regola prevista per l’apprendistato: sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normativi ed istituti.