In arrivo il decreto interministeriale che applica i nuovi criteri di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, potenziato e aperto anche ai professionisti. Il decreto, firmato il 27 dicembre 2013, è in via di registrazione alla Corte dei Conti, per entrare in vigore con contestuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Novità
Oltre ai nuovi criteri di valutazione delle imprese beneficiarie, il Decreto Fare (articolo 1, Dl 69/2013 convertito con la legge 98/2013) prevede: procedure semplificate, ulteriori operazioni ammissibili e garanzia innalzata all’80% per anticipazioni senza cessione verso imprese che vantano crediti con la PA e per operazioni finalizzate all’attività d’impresa di durata non inferiore ai 36 mesi (come da articoli 4 e 5 del DM MiSE 26 giugno 2012). Previsti anche versamenti volontari (già operativi).I nuovi criteri allegati al decreto – differenziati per procedura, settore economico e regime di contabilità dell’impresa (ordinaria o semplificata) – sono applicati agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione delle domanda di ammissione al Fondo.
Valutazione imprese
Per accedere alla procedura semplificata (che riguarda operazioni non assistite da altre garanzie, diverse da quelle dei Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali), le imprese non devono avere eventi pregiudizievoli (protesti o pignoramenti) a proprio carico o, limitatamente alle società di persone, anche a carico degli amministratori; né possono avere crediti scaduti da più di 180 giorni o essere classificate presso la “centrale dei rischi” come clientela a incaglio o in sofferenza. In assenza di questi requisiti di accede alla procedura ordinaria, che si applica alle imprese in contabilità ordinaria e varia a seconda del settore di appartenza.
Procedura ordinaria
Manifatturiero, Edilizia, Alberghiero, Pesca e piscicoltura. Valutazione attraverso 4 indici: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, copertura degli oneri finanziari, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. Per ogni indice si applicano valori di riferimento con punteggio da 0 a 3. Il punteggio complessivo finale varia da 0 e 12, sulla cui base sono previsti tre livelli di classificazione.
- Punteggio da 9 a 12: livello A.
- Punteggio 7 e 8: livello B.
- Punteggio da 0 a 7: livello C.
Questa valutazione viene effettuata su ognuno degli ultimi due bilanci e poi integrata tenendo conto dell’andamento nel tempo, inserendo le imprese in fascia 1, 2, o 3. Le situazione intermedie sono valutate in base a criteri elencati in tabella, prendendo in considerazione ulteriori indicatori economici su fatturato, utile, passivo e via dicendo.
Nuove imprese con meno di 3 anni di attività. Sono ammesse solo per operazioni con un programma di investimento e mezzi propri – che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o acquisizione della partecipazione – (compresi i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale) superiori al 25% dell’importo del programma. Bisogna documentare versamento dei mezzi e pesentare business plan completo di bilancio previsionale per tre anni, compilato in base ai due schemi allegati al decreto: allegato 7 per operazioni fino a 50mila euro, allegato 7-bis per importi più alti.
Impresa con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto. Ammissibile solo se l’operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa, previa presentazione di business plan sul modello di cui all’allegato 7-ter. Non sono ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa e se i mezzi propri sono inferiori al 10% dell’importo dei costi dell’iniziativa.
PMI in forma di cooperativa. Il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’articolo 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa. Il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei ristorni e del vantaggio cooperativo. I mezzi propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.
Commercio, Servizi e società alberghiere locatarie dell’immobile. Anche qui 4 indici: liquidità, indipendenza finanziaria, copertura oneri finanziari, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. Non cambiano le modalità di calcolo: punteggio da 0 a 3 per ogni voce, livelli da 0 a 12 punti per ogni anno di bilancio, andamento nei due anni di bilancio, inserimento nella fasce da 1 a 3.
Per nuove imprese e quelle con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto le regole sono le stesse degli altri settori produttivi, così come per le cooperative.
Procedura semplificata
E’ concessa la autocertificazione del merito di credito per imprese in fascia 1. Altre caratteristiche: importo operazione finanziaria non superiore al 40% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, o al 30% se l’operazione dura meno di 36 mesi. Fatturato non diminuito rispetto a quello precedente di oltre il 40%. Perdita non superiore al 5% del fatturato. Indice “Mezzi propri/Totale del passivo” non inferiore al 5%.
Se le operazioni sono inferiori ai 20mila euro (sempre non assististite da latre garanzie diverse da quelle di Confidic e via dicendo), sono ulteriormente semplificate le condizioni per poter autocertificare il merito di credito: almeno uno degli ultimi due bilanci in utile, eventuale perdita dell’ultimo bilancio non superiore al 10% del fatturato. Questa procedura a importo ridotto può essere incrementata fino a operazione da 100mila euro in particolari condizioni, specificate dal decreto (relative ad esempio a dimensioni dell’impresa, numero dipendenti).
Per operazioni sotto i 10mila euro, sempre non assistite da altre garanzie, l’autocertificazione è prevista per finanziamenti fra 18 mesi e 3 anni, piano di rimborso a rate mensili e preammortamento massimo di sei mesi, finanziamento concesso a fronte di investimenti.
L’allegato contiene tutti i modelli di valutazione da compilare per le procedure ordinarie e semplificate, differenziati per dimensioni di impresa, settori di appartenza, i diversi modelli di business plan. (Fonte: decreto applicativo del 27 dicembre 2013, allegato con i criteri per la valutazione delle imprese).