Con la Circolare 175 del dicembre 2013, l’Inps ha spiegato come fare domanda per l’incentivo economico che spetta alle aziende per l’assunzione agevolata, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori con diritto o già percettori di assegno ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), come stabilito dall’art. 2, co. 10-bis, L 92/2012 (art. 7, co. 5, lett. b), DL 76/2013). La prestazione sostituisce dal 2013 l’indennità di disoccupazione ordinaria e spetta ai subordinati che perdono il lavoro compresi gli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperative subordinati, al personale artistico subordinato e dipendenti a termine delle Pubbliche Amministrazioni.
Assunzione del lavoratore
Il beneficio per i datori di lavoro vale anche per i lavoratori con diritto all’indennità ma ancora senza assegno, o titolari di prestazione ASpI sospesa in seguito a una occupazione a tempo determinato, che godono della trasformazione del contratto a termine in tempo pieno e indeterminato.
Contributo all’azienda
L’incentivo è riservato a datori di lavoro che stipulano contratti subordinati e imprese di somministrazione limitatamente ai lavoratori a questo scopo assunti. Anche le cooperative sono ammesse, tranne se il lavoratore si avvale della facoltà sancita ex art. 2, co. 19, L 92/2012 di ottenere l’indennità anticipata. L’incentivo è pari al 50% dell’importo dell’indennità ASpI residua di cui il lavoratore avrebbe usufruito per la mancata assunzione, erogato mensilmente solo nei periodi di effettivo ottenimento della retribuzione da parte del lavoratore, e non nelle giornate non retribuite (valgono anche quelle con remunerazioni ridotte).In ogni caso, non è possibile ottenere una somma superiore alla retribuzione del lavoratore nel mese corrispondente comprensivo di competenze ultramensili calcolate pro quota, mentre dal punto di vista cronologico l’incentivo non può superare il periodo in cui lo stesso lavoratore avrebbe percepito l’indennità ASpI e decade se il lavoratore raggiunge il pensionamento anticipato o per vecchiaia.
Cumulo de minimis
L’incentivo è compatibile con altre agevolazioni contributive, ma non con altri aiuti finanziari. Per beneficiarne, dunque, le imprese devono attestare il rispetto della disciplina comunitaria sul “de minimis” , fornendo all’Inps una dichiarazione in cui sostenere che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non si siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi del de minimis (variabili a seconda dell’ambito in cui opera l’azienda). la dichiarazione dovrà contenere la quantificazione degli incentivi de minimis già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Il triennio è mobile: se avendo già goduto dell’agevolazione si effettuano altre assunzioni, anche queste aventi lo stesso diritto, è necessario ricalcolare l’importo dell’incentivo ancora fruibile che deve essere nuovamente individuato, con conseguente trasmissione all’Inps di una nuova dichiarazione sul “de minimis”. In sintesi è necessario determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato e calcolare il limite sommando gli importi de minimis ottenuti nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
Accesso all’incentivo
Dal punto di vista pratico, l’accesso all’agevolazione si ottiene attraverso la trasmissione, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di responsabilità all’Inps di competenza, attraverso la funzionalità «contatti» del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo «oggetto» la denominazione «L. n. 92/2012, art. 2, comma 10-bis (assunzione di beneficiari di ASpI)». La sede Inps dovrà quantificare il contributo e la sua durata, e qualora la richiesta si riferisca a un lavoratore facente capo a un’altra sede, dovrà richiedere all’ufficio competente i dati necessari a effettuare l’operazione. Una volta attestato il diritto al beneficio e la definizione dello stesso, la sede Inps dovrà comunicare l’ammissione al datore di lavoro.