Le agevolazioni fiscali per chi investe nelle start up innovative non sono ancora partite, a un anno dalla nascita della forma societaria introdotta con il Decreto Sviluppo bis (articolo 29 del Dl 179/2012 convertito con la legge 221/2012): l’iter è avviato, ma manca il decreto attuativo completo del via libera comunitario. Se tutto va bene, se ne parla a metà ottobre, per poter incamerare queste detrazioni e deduzioni nelle dichiarazioni sui redditi 2013, dal Decreto Lavoro del governo Letta fino all’anno di imposta 2016 (l’incentivo non si applica ad organismi e società di investimento che hanno almeno il 70% del portafoglio in start up innovative).
Detrazioni IRPEF
Detrazione IRPEF del 19% per le persone fisiche che investono nel capitale di una o più start up innovativa, direttamente o attraverso OICR focalizzati sul segmento. L’investimento massimo detraibile per ciascun periodo d’imposta è pari a 500mila euro, mantenuto per almeno due anni: se l’investitore vende prima, anche solo una parte, decadere il beneficio e scatta la restituzione con interessi di quanto già detratto. L’ammontare non detraibile in un periodo d’imposta può essere utilizzato nei seguenti tre. Se l’investimento è in una start-up a vocazione sociale (come definita dal comma 4 dell’articolo 25 del Dl sviluppo bis) o in una nuova società innovativa che sviluppa prodotti e servizi tecnologici nel settore Energia, la detrazione sale al 25%.
Deduzioni IRAP
Per i soggetti IRES c’è una deduzione del 20% della somma investita (in una o più start-up, direttamente o tramite società di gestione). Il massimo deducibile è 1.8 mln di euro per ciascun periodo d’imposta. Valgono le stesse regole delle persone fisiche: non si può vendere, neppure una parte, per due anni. Se l’investimento riguarda Start-up sociali o dell‘Energia, la deduzione sale al 27%.
Avvio incentivi
Il Decreto Sviluppo bis prevedeva la necessità di un DM attuativo (Economia e Sviluppo Economico) da emanarsi entro lo scorso dicembre – atteso invano – e l’autorizzazione UE ai sensi dell‘articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Secondo quanto si apprende, il DM sarebbe ora al vaglio di Bruxelles. Nel frattempo il Decreto Lavoro (comma 16 ter, articolo 9, Dl 76/2013 convertito con la legge 99/2013) ha esteso di un anno le agevolazioni 2013- 2015, introducendo anche altre novità sulle start up innovative (articolo 9, comma 16), aprendole ai soci di capitale fin dalla costituzione e allentando i vincoli per le spese minime in ricerca e sviluppo e per le assunzioni qualificate.