Sono disponibili gli incentivi alle imprese che assumono lavoratori licenziati da PMI: il decreto del ministero del Lavoro è stato firmato, approvato della Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un bonus assunzione predisposto dall’ex ministero Fornero, ma che solo ora diventa operativo (leggi qui).
A disposizione ci sono 20 milioni di euro per le imprese, di qualsiasi dimensione, che assumono lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da imprese sotto i 15 dipendenti.
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Il beneficio spetta per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, part-time ed in somministrazione.
E’ pari a 190 euro al mese e viene erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso del part-time, invece, l’incentivo dipende dall’orario: bisogna moltiplicare il beneficio (190 euro) per il rapporto fra l’orario part-time e quello a tempo pieno previsto dal contratto di riferimento.
Attenzione: il lavoratore che viene riassunto deve essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività.
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Per poterne usufruire, il datore di lavoro deve anche garantire «interventi di formazione professionale sul posto di lavoro» a favore del neo-assunto, anche mediante «il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale».
In base al comma 4 del decreto direttoriale, l’incentivo spetta anche per i lavoratori soci di cooperative che stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata.
Non è invece riconosciuto nel caso di lavoro domestico.
Il datore di lavoro deve presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Sarà l’Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.
Ricevuto il via libera dell’Inps, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive.
L’Inps concede le autorizzazioni all’incentivo fino a esaurimento della somma disponibile di 20 milioni di euro. Il criterio: la valutazione ex ante del costo relativo a ogni singola assunzione, e l‘ordine cronologico di presentazione delle domande.
E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.
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La misura è finanziata attraverso il Fondo di rotazione per la formazione professionale e dal Fondo sociale europeo previsto dall’articolo 25 della legge 845/1978.
Ricordiamo che si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di compensare la mancata proroga degli incentivi all’assunzione di lavoratori che vengono licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti e non hanno diritto alla mobilità. Fino al 2012 era prevista una deroga per cui questi lavoratori, anche se non avevano diritto all’indennità, potevano iscriversi nelle liste di mobilità, in modo tale da rientrare negli incentivi. La legge di Stabilità non ha prorogato questa misura, facendo decadere il beneficio, che con questo provvedimento di fatto viene, almeno in parte, ripristinato.