Il decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012) ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il diritto fallimentare e i finanziamenti erogati a imprese in procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione del debito con l’obiettivo di dare liquidità alle aziende in crisi.
La ratio della norma è regolamentare i finanziamenti ottenuti attraverso richieste precedenti e successivi all’ammissione al concordato o alla stipula dell’accordo di ristrutturazione, ma liquidati successivamente e necessari a evitare il fallimento dell’azienda.
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Finanza ponte
Secondo l’art, 182 quater, co. 2, L.f. sono prededucibili tutti quei crediti provenienti da finanziamenti disposti da qualunque soggetto in virtù della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (Finanza ponte), fatte salve le condizioni per le quali le somme oggetto del finanziamento siano previste dal piano di concordato preventivo o dall’accordo di ristrutturazione e la prededuzione sia disposta nell’atto di accoglimento della domanda di ammissione al concordato.
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Ciò vale solo per quei finanziamenti che consentano al debitore di conservare la solvibilità così da evitare il fallimento garantendo la continuità aziendale e a quelli che diano la possibilità di accedere alle procedure, coprendo le spese per i professionisti e per il deposito degli atti.
Nuova finanza
Per i finanziamenti ottenuti dopo l’ammissione al concordato o alla sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione, l’art. 182 quater, co. 1, L.f. sottolinea che sono prededucibili i crediti frutto di finanziamenti disposti da qualunque soggetto in funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito omologato (Nuova finanza). Tali finanziamenti sono finalizzati al risanamento dell’impresa. Il piano deve contenere la previsione dei finanziamenti.
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Prededuzione dei finanziamenti
Per i finanziamenti che seguono le due procedure, prima che siano concluse, l’art. 182 quinquies, L.f. introduce la possibilità, da parte del debitore, di richiedere al tribunale l’autorizzazione a sottoscrivere un finanziamento prededucibile, da accompagnare alla domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione. In questo caso è necessario che un professionista attesti la funzionalità del finanziamento rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori.
A fronte di ciò, l’autorizzazione rilasciata può essere di due tipi:
- in presenza di una domanda di concordato corredata dal piano e da altri documenti, il tribunale può accogliere l’istanza all’interno del decreto di ammissione, o può individuare un termine entro il quale presentare un’integrazione. La norma non specifica se la richiesta di autorizzazione possa avere risposta positiva con una domanda di concordato in bianco, cioè priva di una relazione analitica sul fabbisogno finanziario dell’impresa.
- in presenza di accordi di ristrutturazione è possibile che la richiesta sia accolta con il provvedimento che iscrive l’udienza di omologazione o, nel caso in cui il tribunale abbia bisogno di integrazioni o chiarimenti, con l’indicazione dell’udienza istruttoria.
Finanziamenti messi in atto dai soci
L’art. 182 quater, co. 3, L.f. regolamenta i finanziamenti messi in atto dai soci, compiuti in esecuzione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione del debito, o in seguito alla presentazione della sola loro domanda: in questi casi la prededucibilità dei crediti ha valore fino al raggiungimento dell’80% del loro ammontare. Se i finanziamenti vengono disposti da nuovi soci, la prededucibilità riguarderà l’intera somma dei finanziamenti.
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In entrambi i casi i finanziamenti dei soci concessi nell’ambito delle due procedure possono contare sull’esenzione da revocatoria per le garanzie ricevute dopo la messa a disposizione di nuove risorse e dei pagamenti ottenuti per il rimborso e dell’esenzione da responsabilità civile ai fini della concessione abusiva del credito e penale per i casi di concorso in reati fallimentari.