Sulla certificazione dei crediti dalla PA il Ministero dell’Economia ha diffuso due nuove circolari esplicative, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2012, con le quali vengono dati chiarimenti sull’attuazione dei decreti ministeriali del maggio 2012 sulla certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione centrale e locale.
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Più in particolare si indicano gli Enti esclusi dalla certificazione dei crediti, la verifica delle tre caratteristiche fondamentali del credito (che deve essere certo, liquido ed esigibile), le nuove regole introdotte con le leggi di Spending Review e la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (per ora attiva solo per le Pubbliche Amministrazioni).
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Si tratta di due dei quattro decreti del Governo per contrastare il ritardo nei pagamenti dalla PA alle imprese, accompagnati anche dall’accordo fra imprese e ABI.
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La certificazione dei crediti, sia verso la PA centrale che verso quella locale, può essere usata dall’azienda per: compensare i debiti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012 (tributi erariali, regionali, locali, crediti verso INPS ed INAIL); chiedere un’anticipazione alla banca, anche con il sostegno del Fondo Centrale di Garanzia; cedere il proprio credito a istituti finanziari.
I decreti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel giugno scorso, completi dei modelli di domanda da utilizzare per ottenere la certificazione. Ora il Ministero ha emesso queste nuove circolari per fornire ulteriori dettagli operativi, anche queste complete dei modelli che la PA deve utilizzare per le procedure di certificazione.
Nuove regole sulla certificazione
La circolare incamera i cambiamenti intervenuti con le leggi e i provvedimenti degli ultimi mesi. La Spending review (Dl 52/2012, convertito con la legge 6 luglio 2012, n. 94) ha previsto le seguenti modifiche (articolo 13-bis):
- È stato ridotto a 30 giorni dal momento dell’istanza il termine oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l’amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l’insussistenza o inesigibilità del credito. Prima il termine era di 60 giorni. <= Approfondisci la certificazione in 30 giorni
- È stato esteso ai fornitori delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali il meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Il meccanismo era prima previsto solo per regioni, Enti locali e Servizio Sanitario Nazionale. Ricordiamo che su questo è poi intervenuto anche il decreto attuativo del Ministero dell’Economia del 19 ottobre 2012.
- Per quanto riguarda i crediti con la PA centrale, è stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB) la competenza per la nomina del Commissario ad acta per il rilascio della certificazione, originariamente affidata alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono invece competenti per le certificazioni della PA locale.
- Per quanto riguarda i crediti verso Regioni e Servizio Sanitario Nazionale, è stata eliminata la limitazione precedentemente prevista per le Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, che quindi possono emettere la certificazione. Non possono invece rilasciare la certificazione gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.
La seconda legge sulla Spending review (Dl 95/2012 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) all’art. 3 bis, comma 7 prevede inoltre che:
- possono essere utilizzate, solo per la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti, nonché per l’ammissione alla garanzia del fondo di garanzia per le PMI, le certificazioni relative al pagamento delle rate di acconti degli appalti, rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Ricordiamo infine che questi cambiamenti sono stati meglio precisati da un ulteriore decreto attuativo del Ministero dell’Economia del 24 settembre 2012: “Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali”.
Enti esclusi dalla certificazione
PA Centrale
Per quanto riguarda i crediti verso la PA centrale, la circolare precisa che non sono compresi (e quindi non possono essere oggetto di certificazione i relativi crediti), i seguenti Enti:
- organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, in virtù della speciale autonomia di cui gli stessi sono dotati;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, in considerazione del loro ambito di operatività a livello territoriale;
- gli Enti pubblici economici, in ragione del loro assoggettamento al regime giuridico privatistico, gli Enti ed organismi di diritto privato e le società a partecipazione pubblica.
Rientrano invece nell’ambito di applicazione della certificazione:
- gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e gli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233;
- le Università.
PA Locale
Per quanto riguarda invece la PA locale, le certificazioni non sono rilasciate da:
- Enti locali commissariati, neanche in relazione a crediti sorti prima del commissariamento o rientranti nella gestione commissariale (articolo 143 del testo unico di cui al dlgs 267/2000);
- Enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito.
- Enti strumentali e società partecipate.
Va però precisato che sia per i crediti verso lo Stato che per quelli verso gli Enti locali, la certificazione riguarda esclusivamente l’importo stabilito nel contratto, completo di adeguamento Istat, ma non gli interessi di mora.
Procedure di certificazione
La circolare sottolinea che il creditore (quindi, l’impresa) può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
L’Ente pubblico prima di procedere alla certificazioni deve verificare (entro i 30 giorni previsti) che il credito sia certo, liquido ed esigibile. Questo riscontro per gli Enti statali spetta all’Ufficio centrale del bilancio, per le PA locali alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
I requisiti di base sono:
- il credito è certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale e il relativo impegno di spesa è registrato sulle scritture contabili. In assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa registrato sulle scritture contabili, le Amministrazioni, statali e locali, non potranno certificare il credito.
- Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito, è ugualmente da ricondursi agli elementi del titolo giuridico.
- L’esigibilità indica l’assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. Non sono quindi in nessun caso certificabili le somme corrispondenti a debiti fuori bilancio delle Amministrazioni.
Si ricorda infine che non sono mai certificabili crediti su cui risultino procedimenti giurisdizionali pendenti.
Le verifiche delle amministrazioni nella fase di rilascio non prevedono la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC): la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità).
Commissario ad acta
Se entro 30 giorni l’amministrazione non rilascia la certificazione, i decreti ministeriali prevedono la nomina di un commissario ad acta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione dell’apposita istanza da parte del creditore.
Il commissario ad acta viene nominato per le Amministrazione statali dall’ufficio centrale del Bilancio competente, per gli Enti locali dalla Ragioneria territoriale dello Stato.
L’incarico deve essere conferito prioritariamente ad un rappresentante dell’Amministrazione o Ente debitore o, in subordine, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che possono delegare un dirigente o funzionario.
Pagamenti della PA
La certificazione può contenere l’indicazione della data del pagamento, che comunque deve avvenire al massimo entro 12 mesi dall’istanza di certificazione. I pagamenti avvengono:
- per i crediti oggetto di cessione, verso il soggetto cessionario (banca, società di factoring e via dicendo).
- Per i crediti oggetto di compensazione, verso l’agente della riscossione per i crediti verso Amministrazioni statali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi erariali iscritti a ruolo.
Le due circolari ministeriali contengono poi una serie di altre istruzioni operative per Enti statali o locali: obblighi comunicativi, casi particolari, verifiche per la certificazione dei crediti superiori a 10mila euro, modulistica.
(crediti PA locale)