I consorzi per il commercio estero diventano consorzi per l’internazionalizzazione: lo ha stabilito il DL 83/2012 convertito con la legge 134/2012 ( leggi cosa prevede il Decreto Sviluppo) cambiando la precedente disciplina in materia, che risaliva alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
I nuovi consorzi hanno per oggetto la «diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere».
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Gli obiettivi
Mentre prima si puntava solo alla vendita sui mercati internazionali -ora sono previste anche «attività relative all’importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l’internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all’innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi».
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I requisiti
Non sono più necessari numero di componenti, né capitale sociale minimi (prima servivano 8 imprese, ognuna tenuta a sottoscrivere un fondo non inferiore a 1.291,14 euro a una quota non inferiore al 20% del fondo stesso. Possono riunirsi in consorzi per l’internazionalizzazione:
- PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari con sede in Italia, creando società consortili o cooperative.
- Enti pubblici, banche e grandi imprese (prima escluse), ma senza poter contare sui contributi per la copertura fino al 50% delle spese sui progetti di reti d’impresa (PMI non consorziate, per una durata pluriennale).
I contributi
Per quanto riguarda i contributi concessi ai consorzi, entro il 10 novembre 2012 si attende un apposito decreto di natura non regolamentare del ministero dello Sviluppo Economico, con requisiti soggettivi, criteri e modalità di erogazione. Vi si applica il Regolamento Commissione CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di Stato in regime de minimis:
=>Consulta le regole sugli aiuti alle imprese in regime de minimis
Sono ammessi al finanziamento:
- programmi di investimento per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
- studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- altri interventi prioritari che prima dell’entrata in vigore del D.L. 83/2012 (25 giugno 2012), erano indicati dal Cipe, in attesa di una puntuale individuazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.
Il 70% degli incentivi è riservato alle PMI. Sono destinati alle aziende consorziate e a quelle che, pur non consorziate, fanno parte di un contratto di rete.
=> Scopri i contributi per reti d’impresa introdotti dal DL Sviluppo
Tasse e contabilità
Gli utili accantonati nelle riserve che costituiscono il patrimonio netto dei consorzi concorrono, ai fini delle imposte sui redditi, alla formazione del reddito riferito all’esercizio in cui parte della somma viene utilizzata per fini diversi dalla copertura delle perdite o per l’aumento del fondo consortile o del capitale sociale (quindi ad esempio, se viene in parte distribuita ai membri del consorzio).
Per quanto riguarda l’Iva è necessario tenere conto del fatto che quelli forniti dai consorzi per l’internazionalizzazione sono servizi che beneficiano della non imponibilità, poiché collegati a scambi internazionali.
Sempre dal punto di vista contabile, gli amministratori del consorzio sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea è tenuta ad approvare il documento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e a depositarlo presso il registro delle imprese entro i successivi 30 giorni.
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Il consorzio deve disporre, oltre che dei libri e delle scritture contabili, anche del libro dei consorziati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e, se presenti, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.