Credito d’imposta per assunzioni al Sud: modalità operative

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 17 Settembre 2012
Aggiornato 30 Agosto 2013 11:35

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Assunzioni agevolate nel Mezzogiorno: online le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per accedere al credito d'imposta riservato alle imprese del Sud che assumono lavoratori svantaggiati.

Bonus Sud ai nastri di partenza: sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le modalità operative per fruire del credito d’imposta riservato alle imprese del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come previsto dall’art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla legge n. 106/2011).

Ogni Regione che beneficia del Bonus è stata chiamata ad adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (G.U. 1° giugno 2012) il provvedimento con cui stabilisce modalità e procedure per la concessione del credito d’imposta.

Il tutto, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto interministeriale ( Economia e delle finanze, Lavoro, Coesione territoriale).

Credito d’imposta: istruzioni

Il credito d’imposta sarà fruibile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate istituirà i codici tributo indicare nel modello di versamento F24 per la fruizione del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha disposto che il modello F24 per portare in compensazione il credito potrà essere «presentato esclusivamente all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567».

Datori di lavoro

Possono fruire del credito d’imposta le imprese residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, che abbiano assunto o assumeranno come dipendenti nuovi lavoratori nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.

Il tutto a patto che tali contratti incrementino il numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni nei dodici mesi precedenti l’assunzione.

Non possono accedere alla disciplina le persone fisiche non esercenti attività d’impresa nè arti e professioni e i soggetti indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/86).

Lavoratori svantaggiati

Ricordiamo che i lavoratori svantaggiati sono stati definiti dalla Commissione europea, nel Regolamento CE n. 800 del 2008, come coloro che:

  • non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • hanno superato i 50 anni di età;
  • vivono soli con una o più persone a carico;
  • sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% quella presente in tutti gli altri settori economici dello Stato membro e il lavoratore appartiene al genere sotto-rappresentato;
  • sono membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

La normativa CE definisce invece come lavoratore molto svantaggiato chi è senza lavoro da almeno 24 mesi.