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DL Sviluppo: il credito d’imposta sulle nuove assunzioni

di Barbara Weisz

21 Giugno 2012 14:15

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Come funziona il nuovo credito d'imposta sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato introdotto con il Decreto Sviluppo: i requisiti, l'istanza di richiesta, il trattamento contabile, i vincoli per non perdere il beneficio.

Un credito d’imposta del 35% sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino a un tetto massimo di 200mila euro all’anno: è la misura prevista dal Decreto Sviluppo a favore della nuova occupazione, con l’obiettivo di creare 4mila nuovi posti di lavoro.

Il credito è vincolato al mantenimento dei posti di lavoro per almeno tre anni, che scendono a due anni per le PMI. Ma vediamo tutti i dettagli relativi all’agevolazione prevista dal decreto.

L’agevolazione è destinata a tutte le aziende, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni, settore economico e regime contabile adottato. Per le PMI è una buona occasione per dare spazio alla qualità e per stimolare la ricerca e l’innovazione come volano per la competitività , anche a livello internazionale.

Requisiti

Il credito d’imposta viene concesso per assunzioni di personale altamente qualificato, ossia in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:

  • dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia.
  • laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (specializzazioni di design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, chimica, biologia, scienze naturali, agraria, biotecnologie…).

Per usufruire dell’agevolazione fiscale, il nuovo personale deve essere impiegato nelle seguenti attività:

  • lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, permettere un miglioramento di quelli esistenti, creare componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale.
  • Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.

Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione non destinati ad uso commerciale, oppure la realizzazione di prototipi per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi generati dai costi ammissibili.

Come fare domanda

Per fruire del credito d’imposta le imprese devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un decreto ministeriale (attuativo dell’intero articolo, che verrà emesso dai dicasteri dello Sviluppo Economico e dell’Economia) entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Devono inoltre presentare un’apposita documentazione contabile certificata allegata al bilancio.

Le imprese che non hanno un revisore e sono prive di collegio sindacale, devono avvalersi di un professionista che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o dipendenza con l’impresa stessa.

Le relative spese di certificazione sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5mila euro.

Quando decade il contributo

L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e per almeno 3 anni (2 per le PMI).  Il contributo, tuttavia, decade quando:

  • il numero dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente. In parole semplici, l’impresa deve davvero creare nuovi posti;
  • in caso di accertate violazioni non formali alla normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni oltre i 5mila euro;
  • in caso di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
  • in presenza di provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Controlli e sanzioni

I controlli avvengono sulla base della documentazione presentata con le modalità appena descritte. In pratica, l’amministrazione si fida dell’impresa e di quanto certificato dal revisore. Se quest’ultimo incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti richiesti, si applicano le disposizioni sulla responsabilità del consulente previste dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

Se viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, (per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla norma), il MEF procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Come utilizzare il credito d’imposta

Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250mila euro).

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17, DL  9 luglio 1997, n. 241, e modificazioni);
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.
  • non rileva ai fini del rapporto di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), agli articoli 61 (interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi) e 109, comma 5 (spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibili se riferiti ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito).