L’ACE (aiuto alla crescita economica) è la novità introdotta dalla manovra Monti (D.L. 201, convertito con modifiche nella legge 214 del 22 dicembre 2011), che ha trovato applicazione con il decreto di attuazione emanato dal MEF ed è applicabile in UNICO 2012.
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L’ACE è prevista per Enti pubblici e privati che svolgano in maniera esclusiva o principale un’attività commerciale, imprese individuali, stabili organizzazioni di soggetti commerciali non residenti, società di persone (S.n.c. e S.a.s) e società di capitali (S.p.a., S.r.l., cooperative e società di mutua assicurazione).
Altra condizione necessaria per l’accesso è che il beneficiario sia in regime di contabilità ordinaria, ciò perché per il funzionamento dell’aiuto è indispensabile la costante analisi di ogni incremento riguardante il patrimonio netto dell’azienda.
L’obiettivo dell’agevolazione è premiare le imprese che utilizzano risorse economiche proprie, a fronte di quelle che ricorrono al credito e che già possono dedurre parte degli interessi passivi, andando a riequilibrare le imprese che si indebitano per rimanere sul mercato.
Il tasso (rendimento nozionale del capitale) è del 3% nel primo triennio di funzionamento dell’agevolazione e viene applicato sul valore incrementale del patrimonio netto, partendo da quello registrato il 31 dicembre 2010, producendo un valore che indica una riduzione del reddito d’impresa. Per il tasso del periodo successivo saranno necessari provvedimenti da parte del MEF.
In caso di incrementi o decrementi del capitale proprio dell’azienda, che possono riguardare conferimenti di denaro o accantonamenti di utili a riserva, è necessario sottolineare che nel primo caso la norma esclude i conferimenti in natura, quali immobili, altri beni e aziende.
Rappresentano invece un valore incrementale aggiuntivo ai fini ACE, i versamenti:
- finalizzati per ricostituzione o aumento del capitale sociale, in caso di società, o del capitale proprio nel caso di ditte individuali;
- a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci che non hanno l’obbligo di restituzione (mentre non sono rilevanti i finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che siano);
- effettuati come sovrapprezzo azioni o quote.
Rispetto all’anno di esercizio 2011, qualsiasi tipo di versamento che abbia conseguenze sull’ACE va considerato in maniera proporzionale dal punto di vista cronologico, e quindi è necessario ripartirlo nel tempo (a titolo di esempio se viene effettuato un incremento di capitale di 100 euro il 30 giugno 2011 si dovrà moltiplicare la cifra per il risultato ottenuto dividendo i giorni dell’anno trascorsi con il totale dei giorni che costituiscono un anno solare).
Per il 2012 invece l’incremento sarà considerato nel suo insieme e non più rispetto al periodo dell’anno in cui è stato effettuato.
Discorso diverso vale per gli accantonamenti utili a riserva, che invece vengono presi in considerazione a partire dall’esercizio in cui avvengono, indipendentemente dal periodo cronologico specifico. Gli accantonamenti di utili sono però non rilevanti ai fini ACE se sono destinati a riserve che non sono nella disponibilità dell’impresa, anche nel caso degli accantonamenti per le riserve legali non c’è considerazione fino a quando la riserva legale non ha raggiunto un quinto del capitale sociale dell’azienda
Fin qui ciò che riguarda le variazioni incrementali, ma sono altresì possibili variazioni decrementali del patrimonio dell’impresa. Ciò avviene nel caso di riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo, di acquisti di partecipazioni in società controllate, di acquisti di aziende e rami di aziende. Anche per i decrementi non vale il principio temporale. Non sono rilevanti per l’ACE infine le riduzioni del patrimonio dovute a perdite di esercizio.