Pubblicata in sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 la Legge n. 3 del 27/1/2012 concernente “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” che entra in vigore il 29 febbraio.
Il decreto consente agli imprenditori debitori in crisi di concludere un accordo con i creditori secondo un nuovo tipo di concordato per la ristrutturazione del debito purché assicuri il pagamento dei crediti privilegiati e dei creditori che non aderiscono all’accordo, pena la nullità dello stesso.
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Sovraindebitamento
Ma cosa si intende per sovraindebitamento? «Una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».
Concordato e ristrutturazione debito
Il debitore che versa in uno stato di sovraindebitamento può proporre un concordato di ristrutturazione del debito ai propri creditori, presentando un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo ed i titolari di crediti privilegiati, completo di scadenze e modalità di pagamento.
Questo può essere effettuato anche mediante cessione dei redditi futuri.
È inoltre possibile presentare eventuali garanzie, nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l’attuabilità del piano, o affidare il proprio patrimonio ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
La proposta può anche essere formulata sotto forma di richiesta di moratoria (art. 8), ovvero sospensione delle rate del mutuo, fino ad un massimo di un anno, ma solo nel caso in cui:
- il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
- la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
Requisiti dell’accordo
L’accordo deve essere depositato presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, completo dell’indicazione dei creditori coinvolti, delle somme dovute, dei beni, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dell’attestazione sulla fattibilità del piano, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dello stato di famiglia e delle spese per il suo sostentamento.
Riguardo all’impresa vanno depositate le scritture contabili degli ultimi tre esercizi e la dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.
Una volta verificati i requisiti, il giudice fisserà l’udienza tramite decreto, dando comunicazione ai creditori e disponendo che non possano, per non oltre centoventi giorni, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Una volta che i creditori comunicano, tramite dichiarazione sottoscritta, il proprio consenso alla proposta questa può essere accettata e omologata solo se l’accordo è stato raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.
Sanzioni
Sanzioni salate, da 1.000 a 50.000 euro, sono previste per chi, cercando di ottenere l’accesso alla procedura, aumenti o diminuisca il passivo; sottragga o dissimuli una parte rilevante dell’attivo; simuli attività inesistenti; produca documentazione contraffatta o alterata, o che la occulti.
Ma anche nel caso in cui, dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione del debito, effettui pagamenti non previsti nel piano oggetto dell’accordo; aggravi la propria posizione debitoria; non rispetti l’accordo.