Dopo quello con le PMI arriva anche l’accordo dell’ABI (associazione banche italiane) con le associazioni dei consumatori per la moratoria sui finanziamenti alle famiglie, in particolare mutui e prestiti: dal primo aprile, è possibile sospendere per un massimo di 12 mesi la quota capitale su mutui e crediti al consumo, a determinate condizioni. L’intesa è stata firmata dall’ABI e da Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori. Critiche, invece, da Altroconsumo.
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È possibile chiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale dei crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi, e dei mutui ipotecari sull’abitazione principale. Per evitare sovrapposizioni con il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, la sospensione del mutuo può essere richiesa solo nel caso in cui si verifichi, per almeno uno dei cointestatari, la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per almeno 30 giorni, anche in attesa dei provvedimenti di attuazione della cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali.
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Per quanto riguarda i crediti al consumo, come detto il prestito deve essere di almeno 24 mesi, con un piano di rientro a rate costanti (tecnicamente, alla francese), rivolto a persone fisiche, indipendentemente dal tasso applicato. Sono compresi anche i finanziamenti cartolarizzati, mentre sono esclusi quelli relativi ai seguenti casi:
- ritardo di pagamento superiori a 90 giorni, o per i quali sia interventua la decadenza dal contratto;
- hanno già fruito di una sospensione per 12 mesi;
- fruiscono di agevolazioni pubbliche;
- sono coperti da assicurazione sul rischio;
- sono assistiti dalla cessione del quinto (dello stipendio o della pensione);
- finanziamenti delle carte di credito revolving o di apertura di credito.
La sospensione dura 12 mesi, e può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017. Chi ha già usufruito di precedenti sospensioni del finanziamento, può chiederne una nuova fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi, a patto che siano trascrosi due anni dalla precedente moratoria ottenuta. La sospensione delle rate dei finanziamenti alle famiglie è operativa entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 45 nel caso di finanziamenti cartolarizzati da obbligazioni bancarie. Il cliente può in qualsiasi momento chiedere il riavvio del piano di ammortamento.
Per chiedere la moratoria, deve essersi verificato, entro due anni dalla richiesta, uno dei seguenti eventi:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato: sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa;
- cessazione di rapporto di lavoro di collaborazione: riguarda i rapporti previsti dall’articolo 49, comma 3 codice di procedura civile, ovvero rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni: come detto, questo è l’unico caso in cui può essere concessa anche la moratoria mutui;
- decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
Da segnalare la posizione particolarmente critica di Altroconsumo, che non ha sottoscritto l’accordo ritenendo che non rispetti la misura della Finanziaria 2015, che prevedeva misure di sostegno ai finanziamenti delle famiglie per il triennio 2017, mentre invece la possibilità di sospensione è prevista per un solo anno. (Fonte: accordo ABI-consumatori).