Emergenza abitativa: guida alle agevolazioni sugli immobili

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 19 Settembre 2014
Aggiornato 26 Settembre 2014 10:11

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Contributi, agevolazioni e nuove regole 2014-2017 per immobili e locazioni, per far fronte all'emergenza abitativa in Italia.

Il DL 47/2014 conv. con modif. dalla L 80/2014 (GU 27 maggio 2014, n. 121) contiene agevolazioni sugli immobili, misure per il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e il contrasto all’occupazione abusiva, detrazioni fiscali Irpef  per il conduttore di alloggi sociali e, in caso di canone concordato, riduzione dell’aliquota sulla cedolare secca.

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Contributi affitto

Il Governo ha finanziato con 100 milioni di euro per il 2014 e 2015 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, L. 431/1998), che elargisce contributi integrativi per il pagamento dell’affitto ai conduttori con basso reddito. Inoltre è stato aumentato lo stanziamento per il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, co. 5, D.L. 102/2013) fino a: 15,73 milioni per il 2014; 12,73 per il 2015; 59,73 per il 2016; 36,03 per il 2017; 46,1 per 2018 e 2018; 9,6 per il 2020.

Alloggi sociali

Per immobili e alloggi di edilizia residenziale e pubblica, è previsto un programma di razionalizzazione e recupero delle strutture (Iacp, Comuni, ecc.): una volta resi disponibili, si procede all’assegnazione ai richiedenti soggetti a sospensione delle procedure esecutive di rilascio (art. 1, co. 1, L. 9/2007) oppure conduttori che dispongano di reddito familiare lordo annuale inferiore a 27mila euro o che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, malati terminali o portatori di handicap con invalidità che superi il 66%, ma che non abbiano una seconda abitazione nella regione in cui risiedono adeguata a ospitare la famiglia, o conduttori con figli a carico.

=> In dettaglio: agevolazioni per alloggi sociali e Fondo Affitti

Occupazione abusiva

Per quanto riguarda la lotta alle locazioni in nero è necessario, ai fini della richiesta di residenza anagrafica e collegamento ai servizi pubblici, il regolare contratto che attesti l’utilizzo legale dell’immobile. Sono considerati nulli, a far data dal 28 maggio scorso, tutti gli atti di allacciamento all’energia elettrica, gas, servizi idrici e telefonia fissa privi dei dati che identifichino il richiedente e il titolo che comprova la proprietà dell’immobile, il suo possesso o la sua detenzione. In caso di occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica, i soggetti colpevoli non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi per un periodo di 5 anni successivi all’accertamento dell’abuso.

Contratti in nero

In seguito alla Sentenza 14 marzo 2014, n. 50 della Corte Costituzionale, secondo cui la mancata registrazione del contratto di locazione entro i termini, o la registrazione di un canone inferiore a quello reale, o di un contratto di comodato falso, provocano l’individuazione d’ufficio di un canone annuo costituito dal triplo della rendita catastale dell’immobile, il Governo ha introdotto una clausola di salvaguardia per le locazioni registrate ex art. 3, co. 8 e 9, DLgs. 23/2011, secondo cui i rapporti giuridici insorti in seguito a tali contratti restano inalterati fino al 31 dicembre 2015.

Sgravi e incentivi

I contratti di locazione di alloggi sociali utilizzati come abitazione principale beneficiano di una detrazione d’imposta per il 2014/2016 pari a 900 euro se il titolare ha un reddito non superiore a 15.493,71 euro e 450 euro se il reddito è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro. Vantaggi sono anche previsti per l’acquisto di grandi elettrodomestici effettuati tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 (Bonus Mobili), che beneficia della detrazione Irpef anche se la somma supera quella della ristrutturazione edilizia collegata. Per l’acquisto di arredi è invece previsto un limite fissato a 10,000 euro.

Cedolare secca

Per quanto riguarda la cedolare secca, è stata individuata una riduzione dell’aliquota dal 15% al 10% per il 2014-2017 nei contratti a canone concordato, come dettato dall’art. 3, co. 2, quarto periodo, DLgs 23/2011. Si può scegliere l’applicazione per immobili abitativi locati a cooperative edilizie per la locazione ed enti senza scopo di lucro che li subaffittino a studenti universitari e li mettano nelle disponibilità dei Comuni, rinunciando all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. È concesso il beneficio anche per i contratti sottoscritti nei Comuni che nei precedenti 5 anni abbiano subito eventi calamitosi tali da deliberare lo stato di emergenza.