Il bando FIxO “Scuola e Università” prevede l’erogazione di incentivi a favore dei datori di lavoro di tutti i settori economico-produttivi per l’assunzione di giovani (laureati, dottorandi e dottori di ricerca) under 30 con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono partecipare:
- imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi
- società di persone, di capitali, cooperative
- consorzi di diritto privato
- enti privati con e senza personalità giuridica
- imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia con almeno una sede operativa nel territorio nazionale.
NB: restano esclusi i soggetti sottoposti a forme di influenza pubblica tale da essere compresi nella fattispecie di organismi pubblici.
=> Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
Gli incentivi
Il contributo economico per le aziende ammesse al bando è pari a 6.000 euro per ogni assunto a tempo pieno, 4.000 se a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali. Inoltre sono previsti sgravi retributivi e contributivi:
- applicazione aliquota del 10% della retribuzione imponibile per le imprese dai 10 dipendenti;
- sgravio contributivo al 100% nei primi 3 anni di contratto (dal quarto si applica l’aliquota 10%) per imprese con meno di 10 dipendenti.
Le spese sostenute per la formazione sono escluse dalla base per il calcolo IRAP. La retribuzione dell’apprendista deve essere definita dal CCNL dell’impresa e può essere: fino a 2 livelli inferiori identica a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto; stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto.
Requisiti apprendisti
- età compresa tra 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e 29 anni (e 364 giorni).
- non aver avuto nei 12 mesi precedenti l’avvio del contratto, rapporti di lavoro subordinato con l’azienda che riceve il contributo.
Apprendistato di alta formazione
L’assunzione deve avvenire tramite contratti di lavoro di apprendistato a tempo indeterminato (sono ammessi solo quelli sottoscritti a dal 24 giugno 2014), che consentono lo svolgimento di attività di ricerca ed esperienze professionali, nonché il conseguimento di titoli di studio di alta formazione:
- diploma di istruzione secondaria superiore,
- titoli per la specializzazione tecnica superiore (ITS e IFTS),
- titoli di studio universitari (laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, master di I e II livello, dottorato di ricerca).
Una volta conseguito il titolo o al termine del progetto di ricerca, se non viene esercitata la facoltà di recesso il rapporto prosegue come subordinato a tempo indeterminato.
La formazione in azienda
La formazione dell’apprendista deve svolgersi nell’ambito dell’orario di lavoro. L’impresa ha la possibilità di co-progettare il percorso formativo in ragione di proprie esigenze inserendo in organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione e far crescere la produttività. La durata del periodo di formazione (minimo 6 mesi) è rimessa alle Regioni, in accordo con parti sociali e organi istituzionali tra cui università e istituzioni scolastiche e formative. Se non sia stata ancora regolata dalla Regione, la durata massima è rimandata a convenzioni tra datore di lavoro e/o associazione datoriale più rappresentativa e singola istituzione formativa.
Domanda
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso la piattaforma web FixoL4.italialavoro. C’è tempo fino al 31 dicembre 2014, salvo esaurimento fondi (che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro). Le aziende devono registrarsi per ricevere codice utente e password, insieme al PIN. Dovranno essere allegati:
- documento id identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario
- dichiarazione sostituiva iscrizione alla CCIIA (o dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato dichiara di non essere soggetto all’iscrizione; per iscritti ad albi professioni, deve essere indicato ordine e numero di iscrizione)
- documento di identità in corso di validità del lavoratore assunto per cui si chiede il contributo
- copia integrale del modello UniLav, UniSom
- copia del piano formativo individuale associato all’attività del lavoratore.
Erogazione contributo
L’assegnazione del contributo avviene a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Fanno fede data e ora indicate nella ricevuta elettronica. Gli elenchi di imprese ammesse saranno pubblicati sul sito del progetto. Una volta ammessi, il contributo potrà essere erogato in due modalità alternative a scelta:
- unica soluzione anticipata se con garanzia bancaria o assicurativa di almeno 24 mesi dalla data di assunzione, per l’intero ammontare del contributo richiesto; entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di ammissioni va spedita un raccomanda a/r a “ItaliaLavoro Spa- FIxO S&U, via Guidubaldo del Monte, 60 00196 Roma con la richiesta di liquidazione del contributo a cui allegare garanzia fideiussoria e copia di un documento di identità valido: il contributo arriverà entro 120 giorni;
- unica soluzione posticipata; entro 60 giorni dalla chiusura del primo anno di apprendistato il beneficiario dovrà inviare con raccomanda a/r a ItaliaLavoro o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.italialavoro.it la richiesta di liquidazione del contributo, allegando copia conforme all’originale del libro Unico del lavoro relativo alla 12esima mensilità a partire dall’assunzione e copia del documento di identità: il contributo arriverà entro 120 giorni.
Licenziamento/dimissioni lavoratore
Nel caso di licenziamento o dimissione volontaria del lavoratore nei primi 12 mesi, l’azienda dovrà entro 15 giorni:
- comunicare la variazione a Italia lavoro
- inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o licenziamento
- inviare copia conforme all’originale dell’attestazione relativa al titolo di studio conseguito nel corso dell’apprendistato.
Non si ammette la sostituzione dei lavoratori per cui è concesso il contributo. Nell’ipotesi in cui l’azienda abbia scelto l’erogazione anticipata, dovrà restituire a Italia lavoro:
- l’intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei primi 6 mesi dalla stipula del contributo
- un importo proporzionale al periodo intercorso tra la data delle dimissioni/licenziamento e il periodo di 12 mesi, qualora l’interruzione avvenga decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto.
Non si dovrà restituire alcun contributo se il rapporto di lavoro si interrompe dopo il conseguimento da parte del lavoratore del titolo per il quale è stato stipulato il contratto di apprendistato e siano comunque decorsi almeno 6 mesi dalla stipula del contratto.