Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie e investimenti in nuovo tecnologie: sono le novità introdotte dal Decreto Cultura (DL 83/ 2014 in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014) in favore delle strutture ricettive, nel più ampio quadro delle misure in favore di patrimonio culturale (es.: Art Bonus) del Paese. Per il settore Turismo sono già in vigore due crediti di imposta del 30%: per lavori di digitalizzazione; per ristrutturazioni immobiliari.
Strutture ricettive beneficiarie
- alberghiere (alberghi, motel, villaggi albergo, residence turistico-alberghieri, strutture ricettive extralberghiere)
- extralberghiere (campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case per vacanze, appartamenti per vacanza).
Riqualificazione
L’articolo 10 del DL Cultura introduce un credito per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive, per i periodi d’imposta 2014-2016, pari al 30% sulle spese sostenute ma fino a un massimo di 200.000. Ripartito in tre quote annuali di pari importo (a partire da gennaio 2015) e utilizzabile esclusivamente in compensazione . Interventi ammissibili: ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche.
Digitalizzazione
L’articolo 9 del decreto introduce il credito di imposta per l’introduzione di nuove tecnologie, applicabile per i periodi di imposta 2015-2017 dagli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, sempre pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (esclusi i costi di intermediazione commerciale), fino a un massimo complessivo di 12.500 euro. La ripartizione è sempre in tre quote annuali di pari importo.
Spese ammissibili: impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Compensazione con F24
Il credito d’imposta non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Si affida ad un apposito decreto interministeriale – da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione – la definizione delle spese eleggibili, le procedure per l’ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa per singola voce, le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo.