Nuovi finanziamenti per l’innovazione del Ministero dello Sviluppo Economico, con 206 milioni di euro per la ricerca e sviluppo nelle imprese: l’agevolazione è prevista dal decreto ministeriale 24 maggio 2017, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Prevede la formazione di “accordi per l’innovazione” fra imprese, centri di ricerca e amministrazione pubblica, che sostengono progetti di rilevante impatto tecnologico
«in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale».
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L’agevolazione consiste in un contributo diretto del Ministero pari al 20% dei costi ammissibili, in una quota equivalente di Regioni o Province autonome e in un finanziamento agevolato per un altro 20%. Sono ammesse imprese di qualsiasi dimensione, che abbiano almeno due bilanci approvati, dei seguenti settori: industriali, di trasporto, agro-industriali, attività ausiliarie alle precedenti, centri di ricerca.
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Possono presentare progetti congiuntamente, fino a un massimo di cinque proponenti, attraverso un contratto di rete o altre forme di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzi e accordi di partenariato. Il contratto di rete o le altre formule devono configurare una concreta collaborazione stabile e coerente rispetto alla realizzazione del progetto proposto. In particolare:
- suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
I progetti ammissibili prevedono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sul territorio nazionale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di quelli esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014–2020 “Horizon 2020”. Il progetto si avvia dopo la presentazione della proposta, dura al massimo 36 mesi (tre anni). Investimento minimo 5 milioni di euro, massimo 40 milioni.
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Per definire l’accordo per l’innovazione i soggetti proponenti (imprese e centri di ricerca) presentano al ministero una proposta progettuale, che deve contenere i seguenti elementi: denominazione e dimensione di ciascun soggetto proponente, descrizione del profilo aziendale, piano strategico industriale aggiornato, descrizione di ciascun progetto, con indicazione di obiettivi, date di inizio e fine, unità produttive coinvolte e costi previsti, tipologia e importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.
Il Ministero effettua una serie di valutazioni (in base a criteri fissati dal decreto), consulta le Regioni per verificare la disponibilità al cofinanziamento dei progetti e fa partire l’accordo per l’innovazione, nel quale vengono indicati:
- finalità dell’Accordo,
- amministrazioni che intendono cofinanziare l’iniziativa proposta;
- imprese: bisogna indicare per ciascuna di esse gli impegni in merito all’attuazione dell’Accordo;
- i progetti di ricerca e sviluppo: bisogna indicare costi previsti, quadro finanziario, misura e forma delle agevolazioni in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo, termini per la presentazione dei progetti e per la realizzazione dell’Accordo, modalità di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni,
- l’istituzione di un Comitato tecnico per l’attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.
Dopo aver sottoscritto l’accordo, le imprese non maturano automaticamente il diritto al finanziamento, comunque subordinato alla presentazione del progetto di ricerca. Modelli e modalità di presentazione dei progetti saranno definiti da successivo provvedimento ministeriale.
Per approfndimenti: il decreto ministeriale