Operativo il decreto con i criteri per il contributo non rimborsabile del ministero dello Sviluppo Economico per le imprese sociali che chiedono i finanziamenti agevolati. Si tratta del DM Sviluppo Economico dell’8 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio. Per la presentazione delle domande bisogna attendere un ulteriore step, rappresentato da uno specifico provvedimento MiSE. Il contributo massimo è pari al 5% delle spese ammissibili previste per la creazione o lo sviluppo di imprese e cooperative sociali, e cooperative in forma di ONLUS.
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Il programma di finanziamento (tasso agevolato allo 0,5%) non può superare una spesa massima di 3 milioni di euro. I programmi ammissibili devono essere finalizzati alla nascita o allo sviluppo delle tipologie di impresa sopra indicate, devono essere avviati successivamente alla domanda di autorizzazione, possono durare fino a 36 mesi.
Spese ammissibili: suolo aziendale (nei limiti del 10% dell’investimento complessivo) e sistemazione, immobili e ristrutturazioni, macchinari e impianti nuovi di fabbrica, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, brevetti, licenze e marchi, formazione specialistica di soci e dipendenti impresa beneficiaria funzionali alla realizzazione del progetto, consulenze specialistiche, concessioni edilizie, certificazioni ambientali, spese generali per svolgere l’attività di imprese (nei limiti del 20% delle spese totali). Le regole precise sono contenute nel decreto ministeriale del 3 luglio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il contributo, non rimborsabile, è finanziato con 23 milioni di euro di risorse disponibili presso il Fondo per la crescita sostenibile. Viene versato dal ministero in un’unica soluzione, quando è ultimato il programma di investimento.
L’impresa deve presentare specifica domanda contestuale alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato, entro 80 giorni dalla domanda. Va presentata specifica documentazione relativa alle spese sostenute. Il decreto stabilisce che l’erogazione del contributo (che, come detto, si aggiunge al finanziamento, coprendone il 5%):
«è subordinata alla dimostrazione, da parte dell’impresa richiedente, dell’avvenuta ultimazione del programma di investimento e dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati».
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