Credito d’imposta agricoltura: nuove modalità

di Noemi Ricci

24 Ottobre 2016 11:00

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Reti d’impresa in agricoltura, cambiano le modalità per l’accesso al credito d’imposta: le nuove direttive del Mipaaf.

Con la Circolare n. 76690/2016 il Ministero delle Politiche Agricole ha modificato le istruzioni per accedere al credito d’imposta per le reti di impresa in agricoltura (DM 272/2015), sostituendo integralmente quanto stabilito con la precedente circolare n. 67340/2015 per la presentazione delle domande per la concessione del credito d’imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti.

=> Il contratto di rete

Lo scopo di tale agevolazione è di sostenere il Made in Italy e incentivare la creazione di nuove reti di imprese tra le imprese appartenenti al settore dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e del comparto agroalimentare, nonché lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti.

Credito d’imposta

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, fino ad un massimo di 400.000 euro.

Investimenti agevolabili

Le spese ammissibili per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, sono relative a:

  1. costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
  2. costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
  3. costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
  4. costi di ricerca e sperimentazione;
  5. costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  6. costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
  7. costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
  8. costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete. In questo caso l’agevolazione è concessa esclusivamente nei limiti del “de minimis”, alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Le spese devono essere riferite a nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, realizzate per il periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fatte salve le spese propedeutiche alla costituzione della rete di imprese che possono essere anche antecedenti. Le spese per l’acquisto di “macchinari e attrezzature” sono ammesse al massimo fino al loro valore di mercato. L’IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile, ovvero sia indetraibile, ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema SEPA ed i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul DM n. 272/2015.

Le imprese sono tenute a conservare tutta la documentazione giustificativa riferita alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.

=> Agricoltura, al via incentivi ai giovani

Domande di credito d’imposta

Le domande di ammissione all’incentivo vanno presentate dalle imprese partecipanti al contratto di rete possono presentare, per il tramite dell’impresa capofila, alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

L’istanza di concessione delle agevolazioni, debitamente compilata, deve essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, la seguente modulistica:

  1. Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1A);
  2. Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta (Allegato 2A);

L’istanza di concessione del credito di imposta, firmata digitalmente a pena di nullità, deve essere presentata dall’impresa capofila della rete, all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato “p7m” a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni e deve riportare il seguente oggetto “DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA”

L’istanza verrà esaminata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che verificherà la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l’ammissibilità delle spese e determinerà, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili per l’anno di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.

=> Credito di imposta: gli usi possibili

Risorse

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta spettante a ciascuna impresa verrà ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

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