Con la risoluzione n. 61/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi in merito alla convenzione tra ABI e Cassa depositi e prestiti e all’esenzione da bollo e registro per i mutui garantiti, specificando che il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 5, comma 24, del Dl 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, si estende anche al cliente finale.
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Dunque niente registro, bollo e altre imposte indirette per i mutui ipotecari concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili.
Si tratta, ricorda l’Agenzia, dell’agevolazione volta a favorire l’accesso al credito da parte di categorie di soggetti meritevoli di tutela – giovani coppie, disabili, famiglie numerose – per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione che prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle banche da parte della Cassa depositi e prestiti.
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Per i contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie è prevista l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposta indiretta, applicabile anche ai mutui conclusi con i beneficiari finali del prestito. Ovvero il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento.
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