Criteri più stringenti per l’accesso al Fondo di garanzia PMI a partire dalle operazioni comunicate dal 5 novembre 2015: lo prevede la circolare del gestore, il Mediocredito Centrale, del 2 novembre, che applica il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 2 settembre. Vengono modificati modalità operative e controlli effettuati dal gestore, in chiave anti-furbetti.
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In parole semplici, sono previsti nuovi controlli per accertare l’effettiva destinazione dei finanziamenti per le finalità previste dalla normativa di riferimento. Cambiano anche le procedure, per cui ad esempio tutta la documentazione che bisogna presentare per chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia PMI va trasmessa esclusivamente attraverso il portale del Fondo di Garanzia.
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Il gestore effettuerà poi controlli a campione sulle operazioni ammesse. Il campione viene individuato fra le operazioni per cui le banche o gli intermediari (i soggetti richiedenti) comunicano l’avvenuta erogazione del finanziamento, oppure la concessione per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi. La scelta del campione è casuale (in base a un’estrazione), ma ci sono dei paletti minimi quantitativi: deve rappresentare almeno il 10% delle operazioni finanziarie attivate, e il 5% di quelle ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del Fondo di Garanzia PMI. L’estrazione delle operazioni da sottoporre a verifica avviene su base giornaliera, in base alla data di comunicazione dell’erogazione o della concessione del finanziamento.
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Il Consiglio di gestione può prevedere ulteriori controlli documentali su operazioni non comprese nel campione, presentando richiesta al Gestore, il quale a sua volta può proporre al consiglio di deliberare nuovi controlli sulla base «di fatti rilevanti relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i soggetti richiedenti, o relativi ai soggetti richiedenti, ovvero se a seguito di accertamenti periodici effettuati sul campione statistico estratto non sia rispettata la rappresentabilità dei soggetti richiedenti». Tutte le operazioni sottoposte a controllo in base a queste ultime procedure, non rientrano nel campione.
Il soggetto beneficiario finale, ovvero la PMI, viene avvisato di essere stato selezionato nel campione, e quindi della verifica ispettiva, tramite PEC, posta elettronica certificata, con un messaggio che dovrà arrivare entro un mese dall’estrazione. Per le operazioni di contro-garanzia, la comunicazione di inizio attività ispettiva arriva anche ai soggetti finanziatori.
Banche e intermediari devono inviare i documenti richiesti in fase istruttoria al gestore del Fondo di Garanzia PMI entro due mesi, oppure entro un mese nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a sei mesi. Le proposte di delibera sugli esiti dei controlli devono essere formulate entro tre mesi dalla data di arrivo della documentazione. Se è tutto, ok, viene confermata la garanzia, mentre viceversa ci sono una serie di diverse possibilità:
- inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente e revoca della concessione per il soggetto beneficiario finale (l’impresa);
- conferma dell’efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e revoca della concessione per il beneficiario finale;
- effettuazione di ulteriore controlli in loco.
Il provvedimento del Fondo di Garanzia PMI deve sempre essere motivato, nel caso in cui la garanzia venga revocata è prevista una procedura di ricorso, per chiedere il riesame della pratica. Il decreto prevede una serie di disposizione precise per l’effettuazione dei controlli in loco (che devono, ad esempio, verificare l’esistenza del beneficiario finale, degli investimenti finanziati, della loro realizzazione in conformità alle leggi). Al termine dell’ispezione viene rilasciato un verbale, sulla base del quale il Consiglio di Gestione può confermare la garanzia, oppure stabilire l’inefficacia per soggetto richiedente e revoca concessione agevolazione, o ancora efficacia della garanzia per l’intermediario ma revoca della concessione per l’impresa.