Cumulabili Sabatini-bis e credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali (articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), ad aprire a questa possibilità è il Ministero dello Sviluppo Economico. La cumulabilità, secondo il Ministero, è possibile perché il bonus per investimenti in beni strumentali nuovi non deve essere considerato come un aiuto di stato e quindi non concorre a formare il cumulo previsto dal decreto attuativo della Sabatini bis (art. 7 del DM 27 novembre 2013).
=> Sabatini Bis: le nuove FAQ sui fondi
Ricordiamo che la Sabatini Bis:
- per le imprese agricole, non è cumulabile con aiuti de minimis ma con altri aiuti di Stato, contributi finanziari forniti da Stati membri, contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento di intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento;
- per le imprese pesca e acquacoltura può essere cumulata con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008, con aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili a condizione di non superare l’intensità di aiuto o importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008;
- per le imprese di altri settori è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis e relative al Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER (20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e 10% per le medie).