Una delle agevolazioni fiscali più utilizzate dai contribuenti riguarda gli interessi del mutuo prima casa, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b del Tuir (DPR 917/1986). Si tratta della detrazione IRPEF del 19% fino a un importo massimo di 4mila euro, per l’acquisto dell’abitazione principale nell’anno precedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.
Se il contribuente cambia casa (e quindi l’immobile non è più abitazione principale) di norma si perde la detrazione, ma ci sono alcuni casi in cui è possibile mantenerla: analizziamoli alla luce dei chiarimenti della Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni in Dichiarazione 2024.
Detrazione mutuo casa se l’immobile diventa inagibile
Se il contribuente ha acceso un mutuo prima casa che porta in detrazione nella dichiarazione dei redditi per la quota relativa agli interessi passivi ma ècostretto a lasciare l’abitazione, lìagevolazione non si perde.
In particolare, ciò avviene se l’unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso).
Questo, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.
Detrazione mutuo casa e cause di forza maggiore
C’è poi una disposizione specifica che riguarda il periodo delle restrizioni previste durante la pandemia Covid. La regola generale, come detto, prevede che il contribuente debba destinare l’immobile ad abitazione principale entro un anno dal mutuo. Questo può richiedere tempo, sia per effettuare le pratiche burocratiche sia per acquistare mobili, organizzare il trasloco, e in generale per predisporre in modo adeguato il trasferimento.
Il Covid, si legge nella guida del Fisco, «è riconducibile ad una causa di forza maggiore che può impedire il rispetto del termine di decadenza per il trasferimento della residenza», i divieti e le limitazioni agli spostamenti delle persone imposti dai provvedimenti normativi che si sono susseguiti durante la pandemia possono aver impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale.
In questo caso, il contribuente può fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo, a condizione che l’immobile sia stato adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore, previsto nei predetti provvedimenti.
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Nelle ulteriori ipotesi di limitazione agli spostamenti previste da provvedimenti non uniformi sul territorio nazionale, la insussistenza della causa di forza maggiore va rimessa ad una valutazione caso per caso.
Detrazione mutuo e trasferimento per lavoro
Non perde la detrazione il lavoratore che trasferisce la dimora abituale per motivi di lavoro, anche se si sposta in un comune limitrofo. Nel momento in cui però vengono meno le esigenze lavorative, la detrazione non spetta più dal periodo d’imposta successivo.
Stessa regola, per un eventuale trasferimento all’estero per motivi di lavoro. Questo, anche se l’immobile viene affittato.
Mutuo in altri casi particolari
Altra eccezione, il ricovero in casa di riposo o sanitari, ma in questo caso la detrazione sul mutuo continua a spettare solo se l’immobile non viene affittato.
Infine, ci sono regole particolari per gli appartenenti alle forze armate e di polizia, ai quali la detrazione spetta anche se l’immobile acquistato non viene adibito ad abitazione principale, a patto che il contribuente non possieda altre case.