Scade il 15 aprile 2024 la possibilità di inviare la domanda per ottenere il Bonus Edicole previsto dall’articolo 2, comma 2, del DPCM 10 agosto 2023: lo ha comunicato con apposito avviso il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.
Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 1/2024 del dipartimento.
A chi spetta il Bonus Edicole
Il contributo è concesso alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste grazie alle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.
Le attività coinvolte possono richiedere il bonus per le spese sostenute nel 2022, inoltrando richiesta in modalità telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale Impresainungiorno.gov.it.
Quali spese copre il Bonus Edicole
Il Bonus Edicole consiste in un contributo del 50% su sistemi POS, affitto, tasse locali e bollette, in particolare per il pagamento delle spese sostenute nel 2022 per:
- IMU, TASI, TARI e CUP (oppure Cosap e Tosap),
- canoni di locazione,
- servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet,
- acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici,
- acquisto o noleggio di dispositivi POS
- altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico,
Tutte le voci si quantificano al netto dell’IVA.
Come fare domanda di Bonus Edicole
La domanda va presentata dal titolare dell’attività o dal legale rappresentante dell’impresa.
È possibile inviare una sola domanda per ogni impresa richiedente, firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale o socio titolare/legale rappresentante di società di persona.
Per inoltrare le richieste è necessario seguire il percorso indicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Contributo edicole 2023 per spese sostenute nel 2022” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
NB: il bonus non è cumulabile con il contributo una tantum previsto dall’articolo 2 del Dpcm 10 agosto 2023 per le stesse spese sostenute nel 2022.