È possibile usufruire della detrazione “Sismabonus Acquisti” per immobili antisismici all’interno di zone classificate a rischio sismico 1, 2, e 3. L’agevolazione è applicabile anche se i lavori di finitura non sono completati al momento dell’acquisto, purché quelli strutturali siano comunque terminati.
Sono chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024, in risposta ad uno specifico quesito posto da un’associazione.
Sismabonus Acquisti per edifici antisismici 2024
Ai fini del Sismabonus Acquisti, la regola di base prevede che l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio debba determinare una riduzione di uno o due classi di rischio sismico e l’atto di compravendita deve essere stipulato entro i termini di vigenza del beneficio fiscale.
Secondo l’articolo 16, comma 1septies, del Dl n. 63/2013, le detrazioni del Sismabonus spettano all’acquirente delle unità immobiliari se gli interventi antisismici sono realizzati nei comuni che ricadono nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.
Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Sismabonus: nuove regole per la detrazione
Su questo impianto normativo di base è poi intervenuta la legge di conversione del Decreto Salva-cantieri, che ha ridotto la possibilità di applicare cessione credito e sconto fattura sugli interventi edilizi nelle zone sismiche 1-2-3, compresi piani di recupero o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto entro il 2023 il titolo abilitativo.
La detrazione ”Sismabonus Acquisti” si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Su queste ultime novità sono intervenuti i chiarimenti riportati nella risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
I nuovi requisiti per il Sismabonus Acquisti
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito dell’Associazione riguardante la fruizione della detrazione in caso di acquisto di unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali “provvisorie” (ad esempio, F/3 “unità in corso di costruzione”).
L’Agenzia ha chiarito che l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione non è rilevante.
Per usufruire del Sismabonus Acquisti, l’Agenzia ha dunque evidenziato due requisiti:
- l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio deve determinare la riduzione di una o due classi di rischio sismico
- l’atto di compravendita deve essere stipulato entro il termine di vigenza dell’agevolazione.
Opzioni di sconto e cessione credito
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per questa specifica detrazione, è possibile esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito in alternativa alla detrazione, a condizione che, alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.